EUR12315 – Revisione della normativa sul distacco dei lavoratori. Workshop del Parlamento europeo.

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Roma, 6 Dicembre 2012

EUR12315
SM

Oggetto: revisione della normativa sul distacco dei lavoratori. Workshop del Parlamento Europeo.

Lo scorso 4 Dicembre si è tenuto un workshop indetto dal Parlamento U.E, sulla nuova proposta della Commissione U.E in materia di distacco e somministrazione dei lavoratori.

Com’è noto, questa fattispecie pone una serie di problemi che sono stati affrontati nel corso dell’incontro, In particolare, uno dei più importanti attiene al calcolo della contribuzione del lavoratore che, attualmente, avviene secondo la normativa vigente nello Stato distaccante anziché di quella del Paese ospitante. Per i rappresentanti della Commissione U.E, allo stato attuale non esistono margini per risolvere questo problema per cui appare molto probabile che, anche nel nuovo testo, non saranno introdotte novità sostanziali.

Altro tema è quello miglioramento dell’efficacia dei controlli (inclusa l’eventualità di evitare le società interinali “fantasma”, c.d società “letter box”). La relatrice del provvedimento ha proposto un emendamento per effetto del quale, prima che il distacco abbia inizio, i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro sono tenuti a presentare, alle competenti autorità nazionali, un certificato sugli adempimenti in materia di previdenza sociale, per comprovare il versamento dei contributi previdenziali in un paese dell’UE diverso da quello ospitante.

Sempre in materia di controlli, è stata ribadita la volontà del Parlamento europeo e della Commissione di supportare gli emendamenti sullo scambio obbligatorio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, attraverso la predisposizione di siti web nazionali, possibilmente plurilingue, sui quali pubblicare le condizioni di lavoro praticate nello Stato ospitante.

Per quanto concerne i controlli sui prestatori di servizi che offrono l’utilizzo di lavori somministrati, gli Stati membri dispongono affinché i registri in cui questi soggetti devono essere iscritti, siano consultabili anche dalle autorità competenti di altri Stati membri.

Cordiali saluti.

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