Roma, Dicembre 2013
DVI13366
SM
Oggetto: Divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia. Calendario 2014.
Il Ministero dei Trasporti ha diffuso il decreto ministeriale n. 443 dell’11 Dicembre scorso sui divieti di circolazione per l’anno 2014, in vigore dal 1 Gennaio p.v ed applicabile alla circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 ton.
Anche quest’anno, il calendario cerca di contemperare le esigenze della sicurezza della circolazione stradale con quelle, altrettanto meritevoli di tutela, dell’autotrasporto e dell’economia in generale, come d’altronde prescrive l’art. 11, comma 5 della Legge 35/2012 che ha modificato l’art.7, comma 2, lett.b) del c.d.s. Ciò ha fatto si che:
– nel periodo estivo, il divieto di circolazione al Venerdì sia stato fissato limitatamente ad alcune giornate a rischio traffico (il 1 Agosto e l’8 Agosto, mentre l’altro Venerdì coincide con il ferragosto).
– Gli altri giorni feriali precedenti a festività in cui opera il divieto, cadono in corrispondenza della Pasqua (Venerdì 18 Aprile, 14/22), e del 6 Dicembre (Sabato, 8/14). Scompaiono, invece, i divieti introdotti per il 2013 prima delle festività di ognissanti e di quelle natalizie.
Altre importantissime novità per il 2014 riguardano i Sabati e le Domeniche del periodo estivo, visto che:
– per il primo Sabato di Luglio (il 5), il divieto è stato limitato a 7 ore (7/14) quando nel 2013, invece, la durata si estendeva dalle 7 alle 23;
– negli altri Sabati di questo periodo, la fine del divieto è stata fissata per le ore 22, mentre nel 2013 era alle 23.
– Per quanto riguarda le Domeniche dei mesi di giugno, luglio agosto e settembre, il divieto avrà termine alle 23 anziché alle 24.
Il decreto ha confermato le novità più importanti introdotte negli anni precedenti, quali:
– l’esclusione dai divieti: dei mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di Sabato, limitatamente al tragitto più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali (art.3, comma 2, lett.a); dei veicoli in circolazione sulla viabilità ordinaria per ritornare in sede, purché nel momento in cui ha inizio il divieto non distino più di 50 Km dalla predetta sede (art. 3, comma 2, lett.b); dei trattori isolati per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo (art.3, comma 2, lett.c).
– l’esonero dal divieto dei trattori isolati (anche di massa complessiva superiore alle 7,5 ton) che abbiano sganciato il semirimorchio, per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante la riconsegna del semirimorchio (art.1, comma 2).
Nel dettaglio, le giornate in cui sarà vietata la circolazione dei mezzi pesanti fuori dei centri abitati, sono le seguenti:
a) tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle ore 8 alle 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 23;
c) nei giorni evidenziati nella tabella seguente:
Giornata di divieto | Orario |
Mercoledì 1 Gennaio | 8 – 22 |
Lunedì 6 Gennaio | 8 – 22 |
Venerdì 18 Aprile (precedente alla Pasqua) | 14 – 22 |
Sabato 19 Aprile | 8 – 16 |
Lunedì 21 Aprile (lunedì dell’Angelo) | 8 – 22 |
Martedì 22 Aprile | 8 – 14 |
Venerdì 25 Aprile (liberazione) | 8 – 22 |
Giovedì 1 Maggio | 8 – 22 |
Lunedì 2 Giugno | 8 – 22 |
Sabato 5 Luglio | 7 – 14 |
Sabato 12 Luglio | 7 – 22 |
Sabato 19 Luglio | 7 – 22 |
Sabato 26 Luglio | 7 – 22 |
dalle ore 16 di Venerdì 1 Agosto alle ore 22 di Sabato 2 Agosto | |
Venerdì 8 Agosto | 14 – 22 |
Sabato 9 Agosto | 7 – 22 |
Venerdì 15 Agosto (ferragosto) | 7 – 22 |
Sabato 16 Agosto | 7 – 22 |
Sabato 23 Agosto | 7 – 22 |
Sabato 30 Agosto | 8 – 22 |
Sabato 1 Novembre | 8 – 22 |
Sabato 6 Dicembre | 8 – 14 |
Lunedì 8 Dicembre | 8 – 22 |
Giovedì 25 Dicembre (Natale) | 8 – 22 |
Venerdì 26 Dicembre (S.Stefano) | 8 – 22 |
Le deroghe ai divieti sono state tutte riconfermate. Pertanto, anche nel 2014 troveranno applicazione:
a) L’anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all’estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art.2, comma 2).
b) il posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto per i veicoli provenienti dall’estero (art.2, comma 1), muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Se il mezzo è condotto da un solo autista, qualora l’inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il calendario prevede che il conducente possa usufruire dell’agevolazione al termine del periodo di riposo.
c) Le deroghe per favorire l’intermodalità ferroviaria ed aerea. In particolare, si tratta dell’anticipazione di quattro ore della fine del divieto, prevista per i veicoli che trasportano merce da inviare all’estero tramite: gli interporti di Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo; i terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento; gli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo (vedi l’art.2, comma 3). Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate oltre confine tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, nonché ai complessi veicolari scarichi diretti sempre nei suddetti interporti e terminals intermodali per essere caricati sul treno. Questi mezzi devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione), che attesti la destinazione della merce;
A) Le deroghe per favorire il trasporto combinato
Il decreto precisa l’ambito di applicazione delle deroghe volte a favorire il trasporto combinato come definito dal D.M.15.2.2001 (*), stabilendo in particolare:
– l’anticipo di quattro ore della fine del divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/rotaia o strada/mare, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco (art.2, comma 3 ultimo periodo). Come già detto, per i trattori isolati utilizzati nei suddetti trasporti combinati, limitatamente al percorso di rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, l’art.3, comma 2, lett.c) del calendario prevede l’esonero dal divieto.
– l’esenzione dal divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/mare, su una delle tratte previste dalla normativa sull’ecobonus di cui al D.M. del 31.1.2007 e ss modifiche (art. 2, comma 5)
B) Le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna
Si tratta:
– dell’anticipo di quattro ore del termine del divieto, per i mezzi diretti in Sardegna (art. 2, comma 2);
– dell’esonero dai divieti di circolazione per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia, diretti ai porti dell’Isola per imbarcarsi verso il resto d’Italia (art.2, comma 5). I conducenti devono essere in possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco. Per quanto riguarda la Sicilia, l’esonero di cui sopra non si applica ai mezzi diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni;
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi provenienti dalla Sardegna (art.2, comma 1);
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi che circolano in Sardegna ed in Sicilia, provenienti dal resto d’Italia, (art.2, comma 4). Per quanto attiene la Sicilia, la deroga si applica ai mezzi giunti in questa Regione tramite servizio di traghettamento, con l’esclusione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni (art.2, comma 4 ultimo periodo);
Sempre per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (fatte salve le agevolazioni sopra descritte), visti i disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché quelli legati alle operazioni di traghettamento da/per la Calabria (purché muniti di idonea documentazione sull’origine e la destinazione del viaggio), il calendario conferma che l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di due (art.2, comma 6 del decreto).
f) Gli esoneri dal divieto per i quali non occorre l’autorizzazione prefettizia, stabiliti dall’art. 3 del Decreto, tra i quali figurano anche i veicoli che trasportano esclusivamente derrate alimentari deperibili in regime ATP, e quelli che trasportano tipologie particolari di beni deperibili, quali:
– frutta ed ortaggi freschi;
– carni e pesci freschi;
– fiori recisi;
– animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi;
– pulcini destinati all’allevamento;
– latticini freschi;
– derivati del latte freschi;
– semi vitali;
A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde – base 50 cm. ed altezza 40 cm. -, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
g) Le esenzioni legate al rilascio dell’autorizzazione prefettizia, per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata nella precedente lettera f), e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo (art. 4 del Decreto). Proprio per queste lavorazioni, ricordiamo che condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione è che si tratti di “situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite”. I veicoli che viaggiano con queste autorizzazioni devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde – base 50 cm ed altezza 40 cm – , con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 20 cm, fissati in modo visibile su ciascuna delle due fiancate e sul retro.
Quanto alle autorizzazioni prefettizie, evidenziamo che:
– permettono di circolare a vuoto nel solo caso stabilito dall’art. 10 del calendario, e cioè “unicamente nel caso in cui tale circostanza (quindi, la circolazione a vuoto) si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”;
– A norma degli artt. 5 e 6, il loro rilascio va richiesto di norma alla Prefettura U.T.G del Governo della Provincia di partenza. Per i veicoli provenienti dall’estero, l’art. 7 abilita a presentare l’istanza anche al committente o al destinatario delle merci, presso la Prefettura U.T.G. del Governo della Provincia di confine dove ha inizio il viaggio in Italia.
Per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’A.D.R (art.9), resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 18.00 del Venerdì alle 24 della Domenica successiva, nel periodo che va dal 30 Maggio al 14 Settembre compresi.
Per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, l’art.2, comma 8 del calendario precisa che sono applicabili le disposizioni dettate dall’art.2 sugli anticipi e posticipi dei divieti.
Conformemente a quanto concordato nel Protocollo d’intesa siglato dal Governo lo scorso 28 Novembre con le associazioni di categoria, entro 3 mesi dall’entrata in vigore di questi divieti sarà verificata la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni, sempre con l’obiettivo di coniugare la sicurezza sulle strade con la necessità di favorire l’incremento di competitività dell’autotrasporto.
Copia del calendario dei divieti è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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(*) A questo proposito, ricordiamo che il D.M. del 15 Febbraio 2001, definisce il trasporto combinato come il trasporto di cose in cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, quando ricorrono le seguenti condizioni:
– la parte iniziale del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare deve superare i 100 Km in linea d’aria;
– la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 Km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o sbarco.
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