

Vi informiamo che sulla Gazzetta dell’Unione Europea L.165/33 del 27 Giugno scorso, è stata pubblicata la Decisione del Consiglio U.E del 18 Giugno, che ha autorizzato l’Italia ad applicare il limite del 40%, alla detraibilità dell’Iva per gli acquisti, le importazioni e le spese di impiego delle auto aziendali. Questa detrazione è già operativa, senza che a tal fine occorra uno specifico provvedimento normativo.
Con questa decisione, il nostro Paese può derogare all’art. 168 della direttiva 2006/112/CE in materia di Iva, introducendo una misura forfetaria che segue quella già stabilita dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 22 Febbraio scorso, per gli esborsi sostenuti nel periodo 1 Gennaio 2003 13 Settembre 2006; misura, quest’ultima, che, come si ricorderà, era stata prevista per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia, che condannava l’Italia proprio per aver imposto dei limiti alla predetta detraibilità.
L’art. 4 della Decisione evidenzia le spese dei veicoli oggetto della detrazione in esame: si tratta di quelle relative all’acquisto (compresi i contratti di assemblaggio e simili), fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché quelle relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione al loro uso, compresi lubrificanti e carburante. I mezzi per i quali il beneficio è applicabile prosegue la decisione sono quelli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3500 Kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La detrazione è invece totale per una serie di veicoli indicati all’art. 3, tra cui segnaliamo quelli utilizzati a fini formativi dalle scuole guida.
Questo regime si applicherà fino alla prossima revisione comunitaria della normativa Iva (che dovrà individuare le spese non soggette alla detrazione totale dell’imposta), e comunque non oltre il 31.12.2010.