Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 Agosto 2009, sulla misura del beneficio e sugli adempimenti necessari per la fruizione
Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 6 Agosto, ? stata fissata la misura del credito d’imposta per l’importo pagato quale tassa automobilistica per il 2009; beneficio, questo, che com’? noto ? stato riconfermato dal Decreto Legge cd anticrisi (art. 15, comma 8 septies del D.L. 1 Luglio 2009 n. 78, convertito dalla Legge 3 Agosto 2009, n. 102), per i veicoli di massa complessiva non inferiore alle 7,5 ton, posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attivit? di autotrasporto merci dalle imprese autorizzate.
Tenuto conto dello stanziamento pari a 44 milioni di ?uro, la misura del credito ? stata cos? fissata:
– 38,50% dell’importo pagato come tassa di possesso 2009, per i veicoli di massa compresa tra le 7,5 e le 11,5 ton;
– 77% dell’importo pagato come tassa di possesso 2009, per i veicoli di massa superiore alle 11,5 ton.
Al momento, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora diffuso il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per cui l’utilizzo in compensazione non ? ancora possibile; per questo motivo, la Conftrasporto ha immediatamente chiesto all’Agenzia ed al Ministro dei Trasporti di chiarire se ? ancora valido il codice tributo previsto per la stessa misura nel 2008 (6809), oppure se occorre un nuovo codice, comunque in tempo utile prima della scadenza dei versamenti con il prossimo modello F24 (che ? stata prorogata al 20 Agosto per effetto del D.P.C.M. del 24 Luglio 2009).
Prima di utilizzare il credito, le imprese sono tenute ad inviare, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet? al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate (Via Rio Sparto n. 21, cap 65129, Pescara), utilizzando il modello diffuso dall’Agenzia e disponibile sul sito ufficiale. In essa, le imprese devono dichiarare una serie di condizioni richieste dal D.P.C.M del 3 Giugno 2009 sugli aiuti straordinari alle imprese per fronteggiare la crisi economica, ed in particolare:
– che non versavano in condizioni di difficolt? alla data del 30 Giugno 2008. Sono ritenute tali le imprese di grandi dimensioni in accertato stato di crisi (es Alitalia), oppure le piccole e medie imprese che hanno perduto pi? della met? del capitale sociale o verso le quali sia stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza;
– Che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, aiuti di Stato oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione U.E.;
– di usufruire del credito di imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 ?uro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute.
Effettuato l’invio, il credito pu? essere utilizzato senza che occorra attendere una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I beneficiari della misura devono specificarne l’importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione, ed in quelle relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso credito viene utilizzato.
La Conftrasporto si riserva di comunicare la pubblicazione del codice tributo da parte dell’Agenzia delle entrate, qualora pervenga specifica comunicazione dalla medesima.