COS14097 – RIPUBBLICATA – Costi minimi di esercizio. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2014.

Avviso allerta meteo del 03 marzo 2014 e mappa viabilità
3 Marzo 2014
NOR14098 – Patenti di guida. Nuova procedura di rinnovo. Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti.
4 Marzo 2014

Roma,  4 marzo 2014

COS14097
MQ

Oggetto: Costi minimi di esercizio. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2014.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014, che per tutto il primo semestre 2014, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,25% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).

Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è del 8,25% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti).

Si riportano in calce il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed i commi 12 e 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008

Cordiali saluti.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore  nei  casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 51 del 3.3.2014)

Ai sensi dell’art. 5  del  decreto  legislativo  n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio – 3° giugno 2014 il tasso di riferimento  e’  pari  allo 0,25 per cento.

 

Commi 12 e 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008

12. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.

Scarica il PDF :

COS14097