Roma, 18 gennaio 2013
COS13019
MQ
Oggetto: Costi minimi di esercizio. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2013.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2012, che per tutto il primo semestre 2013, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,75% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).
Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è dell’8,75% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti, secondo la definizione di interesse legale di mora in vigore dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 192/2012).
Si riportano in calce il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’articolo 5 del Decreto legislativo 231/2002, i commi 12 e 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008 e stralcio del nuovo decreto legislativo 192/2012
Cordiali saluti.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 14 del 17.1.2013)
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio – 3° giugno 2013 il tasso di riferimento e’ pari allo 0,75 per cento.
Art. 5 Decreto Legislativo 231/2002
Saggio degli interessi
Saggio degli interessi (6).
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (7).
Commi 12 e 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008
12. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012 , n. 192
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Omissis
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
d) “interessi moratori”: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e’ pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali….
Scarica il PDF :