Roma, 8 Gennaio 2013
COS13009
SM
Oggetto: Costi minimi della sicurezza. Nuovo chiarimento sulla definizione di tratta, nei trasporti petroliferi.
Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto COS12330 del 19 Dicembre 2012, per informarvi che con nota del 7 Gennaio c.a (prot. 0000291), la Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti, è tornata ad occuparsi della definizione della “tratta” rilevante ai fini del calcolo dei costi minimi della sicurezza, con particolare riferimento al trasporto di prodotti petroliferi.
Nella precedente nota del 19 Dicembre, il Ministero aveva affermato che per i viaggi effettuati con lo stesso veicolo per un unico committente, la tratta poteva definirsi in termini giornalieri quale somma delle distanze chilometriche effettuate nell’arco della stessa giornata per conto di quel committente, applicando in seguito il corrispondente scaglione chilometrico.
Questa interpretazione rischiava tuttavia di provocare delle incongruenze nel calcolo del costo minimo nel settore del trasporto di prodotti petroliferi, quando (come avviene nella maggior parte dei casi) il veicolo effettui più operazioni di carico nel corso della stessa giornata; infatti, secondo il chiarimento ministeriale del 19 Dicembre, la tratta da utilizzare per il predetto calcolo sarebbe dovuta scaturire dalla somma delle percorrenze chilometriche effettuate nella giornata, contraddicendo in questo modo i contenuti delle delibere dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13 Giugno e del 10 Luglio 2012, secondo le quali per tratta deve intendersi: “la distanza chilometrica dal luogo di presa in consegna a quello di riconsegna delle merci, passando attraverso le eventuali località di carico e/o carico intermedie”, alla quale, “nel caso di utilizzo di veicoli cisternati adibiti al trasporto di prodotti petroliferi o di leganti idraulici e prodotti affini…..andrà sommata la distanza chilometrica fra l’ultimo luogo di riconsegna delle merci e il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse”.
Pertanto, la Conftrasporto ha chiesto alla Direzione generale del Ministero dei Trasporti di precisare meglio la portata della circolare del 19 Dicembre, escludendovi in particolare i trasporti di prodotti petroliferi che prevedano, nell’arco della stessa giornata, più operazioni di carico del mezzo. Questa richiesta è stata ora accolta dal Ministero che, con la circolare in commento, ha chiarito che nel trasporto di prodotti petroliferi, la tratta può intendersi in termini giornalieri (quindi, coma somma delle percorrenze chilometriche effettuate per conto dello stesso committente in un giorno), tutte le volte in cui il veicolo effettui una o più consegne delle merce senza dover ritornare al luogo di carico per rifornirsi in vista di un nuovo ciclo di consegne, da compiersi in giornata. Diversamente, quando il contratto preveda che il veicolo effettui più operazioni di carico nel corso della giornata, la tratta rilevante per il calcolo del costo minimo non può intendersi in termini giornalieri (secondo l’accezione prima vista), ma sarà data dalla distanza percorsa dall’automezzo tra la prima e la successiva operazione di carico, compreso il ritorno a vuoto per recarsi al punto di carico.
Altro chiarimento ha riguardato i contratti scritti di durata ed i rapporti contrattuali di durata mensile o oltre, quando il corrispettivo sia stato determinato tenendo conto di una percorrenza chilometrica complessiva. In questo caso, la nota del 19 Dicembre affermava che per verificare la congruità del corrispettivo pattuito, il rispetto dei costi minimi poteva essere valutato in relazione alla percorrenza giornaliera del mezzo; la circolare in commento ha precisato che quanto sopra è valido limitatamente ai trasporti con viaggi unici giornalieri ovvero con una sola presa in consegna delle merci.
Il testo della nota ministeriale del 7 Gennaio è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :