Roma, 19 Dicembre 2012
COS12330
SM
Oggetto: Costi minimi della sicurezza. Chiarimenti sull’applicabilità della normativa ai trasporti internazionali e di cabotaggio, e sulla definizione di tratta.
Con due note del 19 Dicembre, la Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti, in risposta ad alcuni quesiti, ha effettuato delle precisazioni in merito all’applicabilità dei costi minimi di esercizio ai trasporti internazionali e di cabotaggio, ed all’individuazione della tratta rilevante per il calcolo dei predetti costi.
Sulla prima questione, la nota del Ministero ha confermato la risposta fornita agli Uffici della Commissione U.E che avevano chiesto dei chiarimenti in proposito, affermando che i trasporti internazionali (compresa la sola tratta svolta in Italia) e quelli di cabotaggio, sono esclusi dalle disposizioni sui costi minimi di esercizio.
Questa conclusione scaturisce da una lettura combinata dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e del D.lgvo 286/2005, per effetto della quale:
– i costi minimi si applicano alle imprese di autotrasporto merci su strada per conto di terzi aventi sede in Italia ed iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cui alla Legge 298/1974, previa dimostrazione dei requisiti per l’accesso alla professione definiti dal Regolamento U.E 1071/2009;
– i costi minimi presuppongono l’esistenza di un contratto di trasporto, scritto o verbale, secondo l’accezione contenuta nel D.lgvo 286/2005, art.6;
– i parametri che concorrono alla formazione del costo minimo (costi chilometrici del gasolio, conducente, trattore e semirimorchio, pedaggi, manutenzione, assicurazione e pneumatici) sono tipici del mercato dell’autotrasporto nazionale.
Sulla seconda questione, è stato chiesto al Ministero se nei trasporti di prodotti petroliferi, la tratta da utilizzare per il calcolo del costo minimo sia ricavabile su base giornaliera oppure mensile. Il Ministero ha ricordato che la definizione di tratta contenuta nella delibera dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 10 Luglio u.s, già tiene conto delle peculiarità legate al trasporto dei prodotti petroliferi e dei veicoli a tal fine utilizzati; infatti, la delibera ha stabilito che alla lunghezza della tratta, da intendersi quale distanza fra il punto di carico e scarico delle merci, deve sommarsi anche la distanza chilometrica fra l’ultimo luogo di riconsegna delle merci ed il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse. La delibera, invece, non ha detto nulla sulla possibilità di intendere la tratta in termini giornalieri o, addirittura, mensili. In proposito, la nota del Ministero ha ammesso che, con riferimento ad ogni tipologia di trasporto, per i viaggi effettuati con lo stesso veicolo per conto dello stesso committente la tratta può essere intesa in termini giornalieri, sommando le distanze chilometriche effettuate nell’arco della stessa giornata ed applicando il corrispondente scaglione chilometrico delle tabelle ministeriali. Diversamente, non c’è spazio per una definizione della tratta su base mensile visto che, in questo caso, lo scaglione chilometrico di riferimento per il calcolo dei costi minimi verrebbe determinato dalla somma delle percorrenze chilometriche giornaliere, dando vita ad un risultato incongruo.
Allo stesso tempo, la nota evidenzia che in presenza di un contratto scritto di durata, le parti possono definire il corrispettivo in funzione di una percorrenza chilometrica complessiva; in questo caso, poiché il problema che si pone è quello di verificare la congruità del corrispettivo pattuito, il rispetto dei costi minimi potrà essere valutato in relazione alla conseguente percorrenza giornaliera del singolo veicolo.
I testi delle due note sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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