COS12029 – Costi minimi di esercizio. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2012.

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Roma, 30 gennaio 2012

COS12029
MQ

Oggetto: Costi minimi di esercizio. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2012.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012, che per tutto il primo semestre 2012, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dell’ 1% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).

Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60 giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è del 8% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di sette punti).

Si riportano in calce il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’articolo 5 del Decreto legislativo 231/2002 e i commi 12 e 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008

Cordiali saluti.

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore  nei  casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 22 del 27.1.2012)

Ai sensi dell’articolo 5, comma  2,  del  decreto  legislativo  9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1° gennaio  –  30 giugno 2012 il saggio d’interesse di cui  al  comma  1  dello  stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista,  e’  pari  all’1 per cento.

Art. 5 Decreto Legislativo 231/2002
Saggio degli interessi

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e’ determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu’ recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Commi 12 e 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008

12. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.

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COS12029