CIR14329 – Codice della strada. Intestazione temporanea dei veicoli. Nuovi chiarimenti del Ministero dei Trasporti.

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Roma, 28 Ottobre 2014

CIR14329
SM

Oggetto: Codice della strada. Intestazione temporanea dei veicoli. Nuovi chiarimenti del Ministero dei Trasporti.

Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto CIR14245 dell’11 Luglio u.s, per informarvi che il Ministero dei Trasporti ha emanato la nota prot.23743 del 27 Ottobre u.s, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulle nuove formalità previste a partire dal 3 Novembre p.v, in caso di utilizzo del veicolo per più di 30 giorni da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.
Prima di esaminare la nota del Ministero, vale la pena ribadire che queste formalità non interessano ancora i veicoli utilizzati dalle imprese di autotrasporto per lo svolgimento dell’attività; per essi, la circolare ministeriale del 10 Luglio 2014 (prot. 15513, commentata sempre con la nota Conftrasporto dell’11 Luglio) aveva preannunciato l’emanazione di istruzioni specifiche che, tuttavia, ad oggi non sono arrivate.

Tra gli aspetti giuridico amministrativi di carattere generale affrontati dalla circolare, segnaliamo i seguenti:

– l’obbligo di comunicare alla motorizzazione il nominativo del soggetto – diverso dall’intestatario – che utilizza effettivamente  il veicolo per più di 30 giorni, riguarda soltanto gli  affidamenti con inizio dal 3 Novembre p.v; per quelli precedenti, l’annotazione rimane facoltativa.

– La comunicazione deve effettuarsi entro 30 gg che, nel comodato di veicoli, decorrono dalla data di stipula del contratto (per il quale gli artt. 1803 ss del codice civile, non impongono la forma scritta).

– Il periodo di disponibilità del veicolo per più di 30 gg deve essere calcolato in giorni naturali e consecutivi, e può cadere anche in più anni successivi (es, dal 10 Dicembre 2014 al 31 Gennaio 2015);

– La comunicazione non occorre per le proroghe di durata inferiore o pari ai 30 gg;

In merito alle formalità legate ai veicoli aziendali concessi in comodato ai dipendenti per periodi superiori a 30 gg (come detto, naturali e consecutivi), tenuto conto che:

– il comodato è per sua natura gratuito, per cui non può configurarsi quando la disponibilità del veicolo venga data a titolo, in tutto o in parte, di corrispettivo (ad es per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera);

– nel comodato (e nelle altre ipotesi previste dall’art. 247 bis del regolamento di esecuzione del c.d.s), l’utilizzatore dispone del mezzo in via esclusiva e personale;

La circolare del Ministero ha escluso dai nuovi adempimenti le seguenti ipotesi:

– assegnazione del veicolo a titolo di fringe benefit (trattandosi di una forma di retribuzione in natura, grazie alla quale il dipendente può utilizzare il mezzo sia per esigenze di lavoro che per esigenze private);

– uso promiscuo dei veicoli aziendali  (es, veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione o nel tempo libero);

– quando più dipendenti si alternino nell’utilizzo dello stesso veicolo aziendale.

Sempre a proposito del comodato di veicoli aziendali, la circolare ha evidenziato che:

– le nuove formalità si applicano anche ai veicoli assegnati ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’azienda sempreché, ovviamente, ricorrano i presupposti prima indicati;

– per i veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, il comodato comporta anche l’aggiornamento della carta di circolazione se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore e non un bene strumentale d’impresa; viceversa, è sufficiente comunicare alla motorizzazione il nominativo dell’utilizzatore.

– Non è possibile annotare i sub comodati;

– in caso di locazione senza conducente e di successivo comodato, ragioni di ordine pubblico impediscono che alla comunicazione dei dati proceda il locatore. Ad essa, pertanto, provvederà direttamente il locatario/comodante, su delega del comodatario anche se, come evidenziato nella nota ministeriale del 10 Luglio, l’operazione richiede comunque l’assenso scritto del locatore.

– Non appena sarà attivata la relativa procedura, si potrà procedere contestualmente all’immatricolazione di veicoli aziendali e all’annotazione dei dati del comodatario a condizione che, al momento di immatricolare, sia certa la data di scadenza del comodato;

– alla scadenza del comodato, se il veicolo torna nella disponibilità dell’intestatario non occorre effettuare nessuna comunicazione;

– se il comodato termina in anticipo, la comunicazione non è dovuta quando il mezzo, entro 30 gg, venga affidato ad un nuovo comodatario.

La procedura per adempiere alla comunicazione e la relativa modulistica, sono state definite dal Ministero dei Trasporti nella circolare del 10 Luglio scorso, alla quale si fa pertanto rinvio per gli approfondimenti del caso. In sintesi, ricordiamo che:

• la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’impresa (comodante), su delega dell’utilizzatore (comodatario) redatta in conformità agli allegati ministeriali (A/1 se il comodante è una persona fisica, A/2 se è una persona giuridica), presenta istanza alla motorizzazione (allegato B/1) per l’annotazione nell’archivio nazionale dei veicoli. In aggiunta alla delega, all’istanza occorre allegare anche le attestazioni dei versamenti sui c.c.p 4028 (€ 16) E 9001 (€ 9);

• se la pratica di comodato è effettuata per più veicoli aziendali, è possibile presentare una domanda cumulativa allegando l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari, l’attestazione di versamento di € 16 sul c.c.p 4028 e quelle sul c.c.p 9001 (€ 9 x n veicoli);

• per i veicoli posseduti dall’impresa a titolo di leasing o con patto di riservato dominio, la successiva assegnazione in comodato non richiede il preventivo assenso del locatore o del venditore. Diversamente, l’assenso scritto del locatore è richiesto per i veicoli in disponibilità dell’impresa a titolo di locazione senza conducente.

• A fronte della presentazione dell’istanza, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questa attestazione non occorre che si trovi a bordo del mezzo, per cui la sua mancanza non è sanzionabile. Pertanto, a differenza del comodato ordinario, nel comodato di veicoli aziendali non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione.

Da ultimo, ricordiamo che l’inosservanza delle prescrizioni sopra citate viene sanzionata dall’art. 94, comma 3 del c.d.s, con il pagamento di una somma da un minimo di 705 € ad un massimo di  3526 €.

Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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CIR14329

Circolare Ministeriale