

Roma, 20 Maggio 2014
CIR14178
SM
Oggetto: Iscrizione dello stesso indirizzo di PEC su più imprese. Chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con circolare prot. 77684 del 9 Maggio scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che ogni impresa (individuale o societaria) deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) proprio ed esclusivo, che non può essere in comune con terzi. Pertanto, a seguito della successiva evoluzione normativa, devono ritenersi abrogati i precedenti chiarimenti che erano stati emessi dallo stesso Dicastero in cui, invece, si sosteneva che l’impresa potesse indicare l’indirizzo PEC di un terzo; tuttavia, ciò non toglie che l’impresa possa delegare a soggetti terzi la gestione operativa del suo indirizzo di PEC.
Qualora emergesse, d’ufficio o su segnalazione di terzi, che un indirizzo PEC sia in condivisione tra più imprese, l’Ufficio del registro deve intimare ai diretti interessati di sostituire questo indirizzo con uno di PEC proprio. Se l’intimazione è disattesa, l’Ufficio del registro applica il procedimento di cancellazione della PEC, che prevede l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative legate al non eseguito adempimento pubblicitario, ed in particolare:
– per le società, in caso di mancata comunicazione del nuovo indirizzo di PEC nel termine di 3 mesi, si applica la sanzione di cui all’art. 2630 del codice civile (pagamento di una somma da 206 € a 2065 €);
– per le imprese individuali, trascorsi 45 gg senza che il nuovo indirizzo di PEC sia stato trasmesso, è prevista la sanzione di cui all’art. 2194 del codice civile (pagamento di una somma da 10,33 € a 516,46 €).
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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