Roma, 6 Marzo 2014
CIR14101
SM
Oggetto: Patenti di guida comunitarie. Applicazione dell’art. 136 bis c.d.s.
L’art. 136 bis del c.d.s, al comma 3 – ultimo periodo – (in vigore dal 19 Gennaio 2013), stabilisce che il titolare di patente di guida senza limiti di validità amministrativa (quindi, senza data di scadenza), rilasciata da uno Stato membro della U.E o dello Spazio economico europeo, deve far convertire il titolo trascorsi due anni da quando ha fissato la residenza normale in Italia.
Con circolare prot. 300A157714109122 del 3 Marzo scorso, il Ministero dell’Interno ha chiarito le scadenze temporali per l’applicazione della predetta norma. In particolare, la conversione della patente estera deve avvenire:
– entro il 19 Gennaio 2015 (due anni dall’entrata in vigore della citata disposizione), per chi risiedeva nel nostro Paese alla data del 19 Gennaio 2013;
– entro due anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia, se ciò è avvenuto dopo il 19 Gennaio 2013.
Pertanto, la violazione del comma 3 dell’art. 136 bis non può essere contestata prima del 19 Gennaio 2015, con la conseguenza che le patenti di guida ritirate nel frattempo dagli organi di Polizia andranno restituite ai legittimi titolari, ai quali, prima di quella data, non può nemmeno imporsi la conversione del titolo di guida.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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