CIR13272 – Codice della strada. Ulteriori chiarimenti del Ministero dell’Interno sulle novità introdotte nella conversione in Legge del d.l 69/2013.

FIS13271 – Risposte ai quesiti pervenuti in materia di studi di settore. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.30-E del 19 settembre 2013.
24 Settembre 2013
SPE13273 – Trasporti eccezionali. Chiarimento del Ministero dei trasporti sull’indennizzo convenzionale d’usura.
25 Settembre 2013

Roma, 25 Settembre 2013

CIR13272
SM

Oggetto: Codice della strada. Ulteriori chiarimenti del Ministero dell’Interno sulle novità introdotte nella conversione in Legge del d.l 69/2013.

Proseguono i chiarimenti del Ministero dell’Interno sulle novità introdotte all’art. 202 del c.d.s in materia di riduzione del 30% della sanzione dovuta in misura ridotta, quando il pagamento avvenga entro 5 gg dalla contestazione/notifica del verbale di accertamento (vedi in proposito la circolare Conftrasporto NOR13263 del 10 Settembre scorso).

Questa volta l’intervento del Ministero, avvenuto con una circolare del 16 Settembre, ha chiarito i seguenti aspetti:

–  In caso di violazione dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’art. 193, comma 2 del c.d.s., il pagamento in misura ridotta della sanzione ivi stabilita (841 €), con la riduzione del 30%, è sempre ammesso. Tuttavia, l’obbligo sorto a seguito dall’accertamento della violazione si estingue soltanto se, entro 60 gg, il trasgressore dimostri di aver stipulato una polizza assicurativa valida, altrimenti l’importo ridotto già versato viene trattenuto a titolo di acconto ed il veicolo viene fatto oggetto di confisca.  La riduzione del 30 % opera anche nell’ipotesi disciplinata al comma 3 dell’art. 193 c.d.s: si tratta della riduzione di ¼ della sanzione prima citata quando la copertura assicurativa sia scaduta da meno di 30 gg o di rottamazione del veicolo eseguita sempre entro 30 gg dall’accertamento. In entrambe le fattispecie la riduzione del 30 % è applicata sulla sanzione in misura ridotta diminuita di 1/4, ma:

– nella prima (copertura assicurativa scaduta da meno di 30 gg), il pagamento entro 5 gg estingue l’obbligazione, purché la copertura assicurativa venga riattivata entro 30 gg dalla scadenza;
– nella seconda (rottamazione del veicolo entro 30 gg), al momento di richiedere la rottamazione del veicolo entro 5 gg dalla contestazione/notifica della violazione, il trasgressore deve versare l’intero importo della sanzione a titolo di cauzione. A rottamazione avvenuta, l’Ufficio che ha in deposito la cauzione provvederà a restituirgliela, trattenendo una somma pari ad un quarto della sanzione con l’ulteriore sconto del 30%.

– La sospensione della patente impedisce di beneficiare della riduzione del 30%, solo se prevista come sanzione accessoria dalla norma del c.d.s violata. Pertanto, la riduzione può operare quando la sospensione venga decisa dal Prefetto non a titolo di sanzione accessoria bensì come misura cautelare ai sensi dell’art. 223, comma 2 del c.d.s., per un’infrazione che non la preveda in astratto. La riduzione opera anche quando la norme del c.d.s violata preveda la misura accessoria della sospensione della patente soltanto in caso di recidiva; in tal caso, la riduzione del 30% può essere esclusa soltanto se, al momento di compilare il verbale, l’operatore che effettua l’accertamento su strada è a conoscenza che, in capo allo stesso soggetto, è già stata accertata in via definitiva la violazione della stessa norma. In caso di dubbio, scrive il Ministero, l’utente deve sempre essere ammesso al beneficio.
– Lo sconto del 30% non si applica alle sanzioni che prevedono la confisca del mezzo anche quando, in concreto, questa misura non possa operare perché, ad esempio, il veicolo appartiene a persona estranea all’illecito. Lo stesso dicasi in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

CIR13272

Circolare Ministeriale