CIR13013 – Nuova disciplina in materia di patenti di guida. Nota del Ministero dei Trasporti.

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Roma, 10 Gennaio 2013

CIR13013
SM

Oggetto: nuova disciplina in materia di patenti di guida. Nota del Ministero dei Trasporti.

Com’è noto, dal 19 Gennaio p.v entrerà in vigore la nuova classificazione delle patenti di guida contenuta nella direttiva U.E 2006/126, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 59 del 18 Aprile 2011 (per approfondimenti, vedi, in ultimo, la circolare Conftrasporto CIR12271 del 22 Ottobre 2012, e le altre note Conftrasporto in essa richiamate).

Il decreto summenzionato ha modificato le classificazioni delle patenti di guida, introducendo:
– la categoria C1, che abilita chi ha compiuto 18 anni alla guida di veicoli di massa superiore alle 3,5 ton e fino a 7,5 ton, ai quali può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 Kg (nuovo art.116, comma 3, lett.h del c.d.s);
– la categoria C1E, che abilita sempre chi ha compiuto 18 anni alla guida di complessi veicolari, formati da una motrice che rientra nella categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio di massa superiore a 750 Kg, purché la massa del complesso non superi le 12 ton (nuovo art.116, comma 3, lett.i del c.d.s).

Per le patenti di categoria C e CE, il nuovo art.115, comma 1, lett. e) del c.d.s ha fissato l’età minima di conseguimento a 21 anni.

Peraltro, nella seduta del 22 Dicembre u.s, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che ha introdotto alcune modifiche al Decreto Legislativo 59/2011 al fine, soprattutto, di coordinare le nuove categorie di patenti prima viste con le disposizioni in materia di Carta di qualificazione del Conducente.  In attesa della pubblicazione in Gazzetta di quest’ultimo provvedimento, e vista l’imminente scadenza del 19 Gennaio, con la nota in commento il Ministero dei Trasporti ha riepilogato le classificazioni delle patente che scatteranno da quella data, sottolineando che per la guida di veicoli per i quali occorrono le patenti C e CE, il requisito anagrafico si riduce a 18 anni (dai 21 prima indicati) qualora il soggetto abbia ottenuto la Carta di qualificazione del Conducente a seguito di un corso di qualificazione iniziale ordinario (quest’ultima specifica è contenuta nello schema di decreto legislativo sopracitato, che commenteremo non appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale); pertanto, il diciottenne che svolga una qualificazione iniziale accelerata, potrà guidare soltanto veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C1 e C1E.

La circolare del Ministero evidenzia poi i seguenti concetti, validi sempre dal 19 Gennaio p.v:
– le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere ottenute soltanto da chi è titolare della patente B;
– le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E O DE possono essere ottenute soltanto da conducenti, rispettivamente, già titolari di patenti di categoria B, C1, C, D1 o D;
– la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1;
– la patente di categoria CE permette la guida di complessi di categoria C1E e, se il titolare possiede anche la categoria D, la guida di complessi di veicoli di categoria DE;
– la patente di guida in Italia (o il rinnovo di validità) può essere richiesto da chi, nel nostro Paese, ha la residenza anagrafica e da chi, cittadino di uno Stato dell’U.E o del SEE, ha in Italia la residenza normale (secondo la nuova definizione dell’art.118 bis del c.d.s, che la individua nel luogo in cui una persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni l’anno);

Le patenti ottenute entro il 18 Gennaio 2013 mantengono la loro efficacia con la conseguenza che, anche dopo questa data, il titolare potrà continuare a condurre quei veicoli a cui era abilitato anche in passato, secondo la tabella di equipollenza di cui all’allegato VII del decreto legislativo 59/2011. Pertanto, le patenti di categoria C e CE ottenute da un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, lo abilitano a guidare veicoli di massa massima autorizzata pari o inferiore a 7,5 ton, fino al compimento della predetta età.

Torneremo in maniera più approfondita sull’argomento, non appena lo schema di decreto legislativo sopra citato sarà stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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CIR13013

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