

Roma, 5 Settembre 2012
CIR12237
SM
Oggetto: Pausa di 45 minuti effettuata dal conducente prima delle 4 ore e 30 di guida. Intervento del Ministero dell’Interno.
Ennesimo intervento del Ministero dell’Interno che, questa volta, ha interessato la pausa di 45 minuti effettuata dal conducente, prima che abbia completato un periodo di guida di 4 ore e 30 min.
In particolare, alcuni compartimenti di Polizia stradale avevano sostenuto che la pausa di 45 minuti effettuata prima del completamento delle 4 ore e ½ di guida dava luogo ad un’interruzione frazionata; in buona sostanza, terminata questa pausa, il conducente non avrebbe potuto guidare per altre 4 ore 30 ma soltanto per il periodo di tempo residuo occorrente per completare il primo periodo di guida di 4 ore e ½, al termine del quale l’autista avrebbero dovuto fermarsi per almeno 30 minuti (effettuando, in questo modo, il secondo periodo di interruzione frazionata – il primo, com’è noto, deve essere di almeno 15 min.).
Questa interpretazione è stata fortunatamente smentita dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, il quale, con la nota n. 300/A/4661/12/111/20/3 del 20 Giugno u.s, ha affermato che al termine dell’interruzione di 45 min, anche se effettuata prima del completamento del periodo di guida di 4 ore e 30 m, l’autista può effettuare un nuovo periodo di guida di 4 ore e ½ a meno che, ovviamente, non debba iniziare un periodo di riposo.
Pertanto, rifacendoci all’esempio posto all’attenzione del Ministero, il conducente può guidare il camion per un’ora, fare una pausa di 45 minuti e rimettersi alla guida per 4 ore e 30 m.
Il testo della nota del Ministero è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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