

Roma, 4 Settembre 2012
CIR12235
SM
Oggetto: documentazione a bordo del veicolo sul rapporto di lavoro del conducente. Precisazione del Ministero dell’Interno.
Con la nota n. 300/A/4362/12/108/13/1 del 6 Giugno scorso, il Ministero dell’Interno ha ribadito un orientamento già espresso in precedenti comunicazioni: la documentazione che attesta l’esistenza del rapporto di lavoro con il conducente prevista dall’art. 12, comma 5 del D.lgvo 286/2005, deve trovarsi obbligatoriamente sul mezzo solo quando questo è utilizzato nel trasporto in conto terzi, mentre tale obbligo non sussiste nel conto proprio.
In mancanza di questa documentazione, nei confronti del trasgressore si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 180, comma 7 del c.d.s (pari nel minimo a 39 €), e la procedura di invito ad esibire la documentazione mancante prevista al comma 8 dello stesso articolo. Se la documentazione non viene esibita, viene applicata la sanzione pecuniaria prevista da quest’ultima norma (pari nel minimo a 398 €), mentre la contestazione dell’art. 46 della Legge 298/1974 avverrà qualora l’Ufficio cui appartiene l’agente accertatore verifichi l’inesistenza o l’irregolarità del rapporto di lavoro.
Per il conto proprio, come già detto, il conducente non ha l’obbligo di portare sul veicolo questa documentazione fermo restando, tuttavia, che la Polizia potrà ugualmente chiederne di esibirla entro 30 gg, sempre ai sensi dell’art. 180 comma 8 del c.d.s.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :