Roma, 4 Aprile 2012
CIR12104
SM
Oggetto: Mezzi d’opera in sovraccarico. Chiarimenti del Ministero dell’Interno.
Segnaliamo un’importante chiarimento a cura del Ministero dell’Interno, a proposito delle sanzioni applicabili ai mezzi d’opera che eccedano i limiti di massa previsti dall’art.62 del c.d.s e dal comma 8, art.10 dello stesso codice. Si tratta di due note del 2011 che sono state rese pubbliche soltanto in questi giorni, di cui la seconda (del 22/2/2011) corregge un errore in cui il Ministero era incorso con la prima (del 25/1/2011).
Nella prima nota del 25 Gennaio, il Ministero dapprima ricorda le condizioni necessarie affinché un mezzo d’opera che ecceda i limiti di massa dell’art. 62 del c.d.s, possa circolare senza necessità dell’autorizzazione al trasporto eccezionale, ma con la sola autorizzazione (rilasciata sempre dell’ente proprietario o concessionario della strada) valida sino al decimo giorno successivo alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, degli elenchi delle strade non percorribili, dove sono specificate le strade su cui questi mezzi possono transitare. I mezzi in questione devono rispettare queste condizioni:
– non devono superare i limiti di massa indicati al comma 8 dell’art. 10 c.d.s e, comunque, i limiti dimensionali dell’art. 61 c.d.s;
– l’impresa, contestualmente al versamento della tassa di possesso, deve aver corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34 del c.d.s;
– l’impresa deve aver verificato che, lungo il percorso, non esistono limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse, segnalate dai prescritti cartelli.
Detto ciò, la nota si occupa delle sanzioni e, dopo aver criticato la prassi di alcuni uffici che applicano le conseguenze previste per il sovraccarico dall’art. 167 del c.d.s, prevede quanto segue:
– il superamento dei limiti di massa previsti specificamente al comma 8, art. 10 del c.d.s per i mezzi d’opera, anche se accertato su una strada compresa tra quelle autorizzate dall’ente proprietario, va sanzionato ai sensi del comma 18 dell’art. 10, tenuto conto che il trasporto così eseguito configura un trasporto eccezionale per il quale l’impresa non si è munita della specifica autorizzazione. Pertanto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.732 ad € 2955, e quelle accessorie della sospensione della patente di guida del conducente da 15 a 30 gg, e della carta di circolazione da 1 a 2 mesi.
– il transito su una strada non percorribile dal mezzo d’opera che ecceda i limiti di massa dell’art. 62, ma rispetti quelli specifici del comma 8 dell’art.10 del c.d.s, concretizza invece la violazione del comma 22 dell’art. 10 del c.d.s (e non del comma 18, come aveva erroneamente ritenuto lo stesso Ministero nella prima nota del 25 Gennaio). Pertanto, si applica la sanzione pecuniaria da €.398 ad €. 1596, oltre a quelle accessorie prima viste della sospensione della patente del conducente da 15 a 30 gg, e della carta di circolazione del veicolo da 1 a 2 mesi.
I testi delle note degli Interno, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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