CIR12098 – Codice della strada. Importo della cauzione per gli autisti italiani, per le violazioni del c.d.s di cui all’art. 202, comma 2 bis.

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CIR12098
SM

Oggetto: Codice della strada. Importo della cauzione per gli autisti italiani, per le violazioni del c.d.s di cui all’art. 202, comma 2 bis.

Il Ministero degli Interni torna sui suoi passi e, con la circolare prot. 300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26 Marzo scorso, afferma che stante l’attuale formulazione del comma 2 ter dell’art. 202 del c.d.s, l’importo della cauzione che deve essere versato dal conducente all’agente accertatore per evitare il fermo del mezzo, dopo essersi rifiutato  di pagare la sanzione nelle mani di quest’ultimo (nei casi previsti dal comma 2 bis della norma, in cui ciò è obbligatorio), ammonta sempre alla metà del massimo previsto dalla disposizione violata, anziché al minimo di Legge.
Si tratta di un dietrofront dopo che lo stesso Ministero, nella circolare del 29 Dicembre 2009 (commentata con la circolare Conftrasporto NOR11008 dell’11 Gennaio 2010), aveva ritenuto che nonostante la diversa formulazione letterale del comma 2 ter art. 202 del c.d.s, la cauzione applicabile ai conducenti di veicoli immatricolati in Italia poteva ammontare al minimo edittale, per non discriminarli rispetto agli autisti di veicoli comunitari; per quest’ultimi, infatti, la cauzione è sempre pari all’importo minimo stabilito dalla norma del c.d.s violata, a seguito di una Sentenza di condanna del nostro Paese emanata della Corte di giustizia U.E (sentenza C – 224/00 del 19.3.2002), sull’identico meccanismo previsto per gli stranieri dall’art. 207 del c.d.s.
Riassumendo, quindi, nel caso in cui il conducente di un mezzo immatricolato nel nostro Paese non provveda al pagamento immediato, nelle mani dell’agente accertatore, delle sanzioni previste per le seguenti violazioni del c.d.s:
– eccesso di velocità superiore a 40 Km/h;
– sovraccarico maggiore del 10% della massa complessiva del veicolo;
– violazione del divieto di sorpasso;
– infrazione dei tempi di guida e di riposo in misura superiore al 10%
egli, qualora intenda lasciarsi aperta la strada del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, deve versare una cauzione pari alla metà dell’importo massimo stabilito dalla norma violata del c.d.s. Se non provvede a ciò, la conseguenza è quella del fermo del veicolo fino a quando non viene pagata la sanzione e, comunque, per non più di 60 gg, durante i quali viene affidato ad un custode autorizzato.

Il testo della circolare è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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Circolare Ministero Interno