CIR10134 – Modello di controllo delle assenze dei conducenti dei mezzi pesanti. Ulteriori chiarimenti del Ministero dei Trasporti.

ASS10133 – Accesso alla professione. Primo esame regolamento UE 1071/09 e attuazione rinvio al 4 dicembre 2011 del termine per l’adeguamento dei requisiti delle imprese che esercitano con veicoli leggeri, autobetoniere, auto spurgo e auto compattatori.
21 Luglio 2010
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21 Luglio 2010

Roma, 21 Luglio 2010

CIR10134
SM

Oggetto: Modello di controllo delle assenze dei conducenti dei mezzi pesanti. Ulteriori chiarimenti del Ministero dei Trasporti.

Proseguono i chiarimenti ministeriali sul modello di controllo delle assenze dei conducenti dei mezzi pesanti, il quale, com’è noto, è stato introdotto dall’art. 9 del D.lgvo 144/2008 (che ha recepito la direttiva U.E 2006/22 sui controlli, su strada ed in azienda, dei tempi di guida e di riposo), per documentare i periodi di sospensione dall’attività di guida dei veicoli sui quali è installato il cronotachigrafo,  nei 28 giorni precedenti.
In particolare, dopo il chiarimento del Ministero degli Interni del 15 Giugno scorso (commentato con la circolare Conftrasporto CIR10121 del 1 Luglio 2010), questa volta è toccato al Ministero dei Trasporti intervenire con una nota del 16 Luglio 2010 (prot. 60856), concertata con la Direzione del Servizio di Polizia Stradale; in tale nota, il Dicastero ha affermato che tutti coloro che si pongono alla guida di un mezzo obbligato al montaggio del cronotachigrafo, a prescindere se siano o meno autisti “professionali” ed anche se effettuano brevi spostamenti, devono avere a bordo l’attestazione in questione per documentare le attività, diverse dalla guida, eseguite nei 28 giorni precedenti.  Il Ministero è giunto a questa conclusione tenuto conto che le normative europee coinvolte (quindi il Regolamento 561/2006, sui tempi di guida e di riposo; il Regolamento CEE 3821/1985 e ss modifiche sul cronotachigrafo; la direttiva U.E 2006/22 citata agli inizi) “non fanno in alcun caso riferimento ai cosiddetti conducenti professionali, anzi il Regolamento (CE) 561/2006 all’art.4, lett.c,(all. 6 – stralcio) detta una chiara definizione di conducente ai fini dell’applicazione della stessa. E’ conducente: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo”.

La nota in commento è disponibile al link sotto riportato.

Cordiali saluti.

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CIR10134

Nota modello assenza dipendente