Auto aziendali. Prorogato il termine di presentazione delle richieste di rimborso in via telematica

Divieti di circolazione nel periodo Pasquale 2007
11 Aprile 2007
Protocollo d’intesa del 7 Febbraio 2007. Il Governo continua ad ignorare gli impegni assunti nel protocollo.
16 Aprile 2007

Con D.P.C.M. del 5 aprile, pubblicato sulla G.U. n.85 del 12 aprile, è stato differita al 20 settembre 2007 (dal 15 aprile fissato in origine) la scadenza per presentare le richieste di rimborso, in via telematica, dell’IVA pagata per gli acquisti, le importazioni e le spese di impiego delle auto aziendali, effettuate nel periodo 1 Gennaio 2003 – 13 Settembre 2006. Possibilità derivante dalla condanna in materia, pronunciata dalla Corte di Giustizia U.E nei confronti del nostro Paese (causa C-228/05).

Rinviato, invece, ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il compito di predisporre la modulistica, nonché la possibilità di stabilire delle percentuali di detrazione per settori di attività.

Questo provvedimento è stato emanato e pubblicato sul S.O n. 81 alla G.U n. 69 del 23 Marzo 2007. Il modello può essere scaricato all link sotto riportato, rintracciando la cartella denominata “Domanda di rimborso forfetario dell’IVA detraibile (Decreto Legge 15 settembre 2006 n. 258)”.

L’Agenzia ha stabilito una percentuale di rimborso forfetaria del 40% per tutti i contribuenti, tranne che per alcuni settori (tra i quali non compare l’autotrasporto) per i quali tale percentuale scende al 35% (agricoltura, pesca, ecc…).

Tuttavia, per determinare la somma effettivamente rimborsabile, dall’importo che si ottiene applicando la sopra citata percentuale bisogna sottrarre:

– la detrazione IVA già effettuata all’epoca dell’acquisto;
– le maggiori imposte sui redditi (Irpef, Ires ed Irap), dovute a seguito dei minori costi deducibili derivanti dal ricalcolo dell’Iva detraibile.

In alternativa al rimborso forfetario, coloro che ritengano di aver diritto ad una percentuale superiore possono presentare una richiesta analitica, al più tardi entro il 15 Novembre 2008; tuttavia, in questo caso il contribuente è chiamato a dimostrare la percentuale effettiva di utilizzo del mezzo nell’esercizio dell’impresa, attraverso la documentazione elencata al paragrafo 3 del provvedimento in commento.

Si tratta, in particolare:

– dei documenti di contabilità aziendale, da cui sia desumibile la percorrenza del veicolo per finalità d’impresa;
– della documentazione amministrativo contabile, attestante l’impiego delle auto in orari e percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività.

Ulteriori indicazioni e precisazioni sono disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Redattore: Segreteria Generale