Attività di facchinaggio. Chiarimento sui soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione facchinaggio del registro delle imprese

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A distanza di più di un anno dall’intervento della Conftrasporto sul Ministero del Lavoro, volto a chiarire l’ambito di applicazione della normativa sulle imprese di facchinaggio (D.M. 30.6.2003, n.221) e, in particolare, dell’art. 2.b, il Ministero delle Attività Produttive ha emanato la circolare n.5595/C del 13 Dicembre che, finalmente, stabilisce il seguente principio:

“l’impresa che svolge in via principale una delle attività specificate nella norma appena citata (si tratta dell’insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico – magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza -, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari) e, in via accessoria, quella di movimentazione delle merci e dei prodotti, non deve iscriversi nell’apposita sezione del registro delle imprese, dedicata al facchinaggio.”

Tale obbligo, infatti, ricorre soltanto se lo svolgimento delle sopra elencate attività sia preliminare e complementare a quella di movimentazione.

Si tratta di un chiarimento molto importante, che dovrebbe porre fine alle pretese che erano state avanzate da alcune Camere di Commercio, secondo le quali anche coloro che intendevano svolgere l’attività di facchinaggio in via accessoria, erano tenuti ad iscriversi nella specifica sezione del registro delle imprese.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto