ASS14233 – CQC. Validità della CQC. Nomina del responsabile del corso in sede locale. Attesa delle disposizioni attuative per i possibili corsi di rinnovo in azienda.

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Roma, 2 luglio 2014

ASS14233
MQ

Oggetto: CQC. Validità della CQC. Nomina del responsabile del corso in sede locale. Attesa delle disposizioni attuative per i possibili corsi di rinnovo in azienda.

Com’è noto, lo scorso anno le carte di qualificazione del conducente (CQC) per trasporto cose con scadenza 9 settembre 2014 sono state prorogate di validità di altri due anni, cioè fino al 9 settembre 2016 (cfr. D. D. 6 agosto 2013 e nota ministeriale 7 agosto 2013, circolari Conftrasporto NOR13247 e NOR13249 del 26 e 27 agosto 2013).

Al riguardo giova rammentare che questa proroga biennale della prima CQC rilasciata (dal 2014 al 2016) vale – anche se materialmente il conducente ha in mano una CQC che riporta la scadenza del 9 settembre 2014 – solo per il traffico nazionale e quindi detti autisti potranno regolarmente circolare in Italia fino alla nuova scadenza (9/9/2016) senza incorrere in alcuna sanzione per mancato rinnovo della stessa CQC.

Per i conducenti che invece vorranno far valere anche all’estero la CQC fino alla nuova scadenza del 9 settembre 2016, si ribadisce il suggerimento già dato (con comunicazione Conftrasporto NOR13257 del 9 settembre 2013) di chiedere un duplicato della patenteCQC (o della sola CQC per i conducenti titolari di patente estera), che in tal modo uscirà con la nuova scadenza del 9 settembre 2016 o comunque di frequentare i relativi corsi di formazione periodica prima dell’attuale scadenza del 9 settembre 2014 (anche presso le strutture abilitate di Conftrasporto).

In merito ai corsi per il rinnovo della CQC si fa presente che, per conformarsi alle nuove disposizioni (contenute nel DM 20 settembre 2013 – su G.U. 115 del 20 maggio 2014 e nelle circolari ministeriali 3 aprile, 29 maggio e 3 giugno  2014), ogni sede locale autorizzata di un Ente di formazione dovrà avere un atto formale di nomina del Responsabile del Corso, affinché lo stesso possa essere munito di specifica delega, che verrà richiesta in occasione di eventuali verifiche ispettive ai corsi.

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti non ha invece ancora diramato:
a)  le disposizioni attuative che consentono di svolgere i corsi di formazione presso le sedi delle imprese di autotrasporto, purché dotate di adeguate aule didattiche (art. 5, comma 2, DM 20/9/2013). La scrivente Conftrasporto ha sollecitato la Divisione competente che ha assicurato che nel corso del corrente mese provvederà al riguardo;
b) I provvedimenti per modificare il DM del 6 agosto 2013, nella parte che prevedeva in caso di rinnovo della CQC una scadenza superiore ai 5 anni di validità.  A tal proposito sarà nostra cura comunicare prontamente l’emanazione e l’entrata in vigore dei nuovi  provvedimenti in materia.

Cordiali saluti

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ASS14233