ASS14108 – Bonus fiscale 1992-1994. Azione di recupero da parte del Ministero dei Trasporti. Difetto di giurisdizione del giudice civile.

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Roma,  13  Marzo  2014

ASS14108
MQ

Oggetto: Bonus fiscale 1992-1994. Azione di recupero da parte del Ministero dei Trasporti. Difetto di giurisdizione del giudice civile.

Siamo veramente lieti di comunicare che sull’annosa questione del recupero del bonus fiscale 1992-1994 si sono da ultimo pronunciati due Tribunali Civili con sentenze a favore delle imprese di trasporto, difese dai legali di Conftrasporto.

Entrambi questi Tribunali hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, accogliendo la tesi sempre sostenuta dalla FAI /Conftrasporto che la giurisdizione relativa alla eventuale revoca di un credito d’imposta – com’era appunto il bonus fiscale concesso dal nostro Stato alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli anni 1992-1994 – fosse del giudice tributario e non di quello ordinario (civile).

Detto principio è stato ora affermato dal Tribunale di Salerno, con sentenza n. 723 del 28 febbraio 2014 e dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 5937 dell’11 marzo 2014, che hanno basato il loro convincimento non solo sulle disposizioni che regolano il giudizio tributario (D. Lgs. 546/92), ma in particolare sulla sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 9841 del 2011, nella quale si afferma la giurisdizione del giudice tributario nell’ipotesi analoga di revoca di un credito d’imposta concesso dallo Stato Italiano in favore delle imprese editrici.

Con la prima sentenza, in particolare, il Tribunale di Salerno ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente ottenuto con formula esecutiva dal Ministero dei Trasporti nei confronti di un’impresa nostra associata per il pagamento della somma di circa 190mila euro, annullando quindi la pretesa della Pubblica Amministrazione.

Con la seconda, il Tribunale di Roma, ha accolto l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, avanzata da nostra impresa associata, e con ciò non ha dato seguito alla pretesa della Pubblica Amministrazione di ottenere la somma di circa 220mila euro a titolo di recupero del credito d’imposta, poi ritenuto illegittimo da parte della Corte di Giustizia europea.

Dette sentenze possono essere utili in eventuali altre cause che le imprese di trasporto hanno nei confronti del Ministero per il recupero del bonus fiscale 1992-1994

Cordiali saluti

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