

Roma, 24 Maggio 2012
ASS12146
SM
Oggetto: Fondo di garanzia. Circolare del Medio Credito Centrale, a seguito dell’accordo ABI/associazioni imprenditoriali per la sospensione dei debiti delle PMI.
E’ stata emanata la circolare MedioCredito Centrale n. 615 del 14 maggio 2012, con la quale il gestore, con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI, comunica la disciplina applicabile alle fattispecie scaturenti dalle “Nuove misure per il credito alle PMI” (in seguito “Accordo 2012”, sul quale vedi la circolare Conftrasporto FIS12062 del 29.2.2012) del 28 febbraio 2012, rilevanti per il Fondo di garanzia.
La casistica si compone di 3 fattispecie.
1. Proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del beneficio della sospensione dei pagamenti in linea capitale ai sensi dell’ Accordo 2012.
Le PMI possono richiedere ai soggetti finanziatori la moratoria dei pagamenti in linea capitale, qualora non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Avviso Comune, fino al 31 dicembre 2012. In relazione alle operazioni garantite dal Fondo, i soggetti richiedenti potranno comunicare la concessione dei benefici di cui all’Accordo 2012 utilizzando il modulo “Allegato 13ter”, ( disponibile in allegato alla presente circolare, unitamente alla circolare del Fondo). La garanzia del Fondo si intende prorogata a seguito della trasmissione a MCC del predetto modulo compilato e sottoscritto (linea fax 06.4791.2626). Non è prevista alcuna comunicazione del gestore attestante l’avvenuta concessione della proroga.
2. Proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del beneficio dell’allungamento del periodo di ammortamento ai sensi dell’”Accordo”.
Le PMI possono richiedere di essere ammesse al beneficio dell’allungamento della durata del finanziamento di cui all’Accordo 2012, qualora non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il Credito alle PMI, entro il 31 dicembre 2012, ovvero entro il 30 giugno 2013 per i mutui che al 31 dicembre 2012 si trovassero ancora in fase di sospensione. Il beneficio consiste nell’allungamento della durata residua del piano di ammortamento fino al raddoppio della stessa ma entro i limiti (per il solo allungamento) di 2 anni per i mutui chirografari e 3 per gli ipotecari.
I soggetti richiedenti potranno comunicare la concessione dei benefici di cui all’Accordo 2012 utilizzando il modulo “Allegato 13ter”. La garanzia del Fondo si intende prorogata a seguito della trasmissione a MCC del predetto modulo, compilato e sottoscritto (fax 06.4791.2626). Non è prevista alcuna comunicazione del gestore attestante l’avvenuta concessione della proroga.
3. Concessione della garanzia del Fondo sulle operazioni ammissibili ai benefici dell’Accordo 2012.
L’Accordo 2012 prevede la possibilità di concedere la copertura del Fondo di Garanzia sulle operazioni ammissibili al beneficio dell’allungamento seppur limitatamente al “periodo di ammortamento aggiuntivo”. In relazione a questa limitazione, il Comitato di gestione del Fondo applicherà le percentuali di copertura rese note con la circolare MCC n. 592 del 6 aprile 2011 sull’importo in linea capitale scadente nel periodo di allungamento.
Cordiali saluti
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