ASS10170 – Riforma del Codice della strada. Incontro presso il Ministero dei Trasporti, con il Sottosegretario Giachino.

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Roma, 23 Settembre 2010

ASS10170
SM

Oggetto: Riforma del Codice della strada. Incontro presso il Ministero dei Trasporti, con il Sottosegretario Giachino.

In data odierna, si è tenuto un incontro con il Sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo Giachino, il Direttore dei Servizio di Polizia Stradale Dott. Roberto Sgalla ed altri funzionari dei Ministeri dei Trasporti, Interni e Lavoro, per una prima ricognizione delle problematiche legate alle modifiche al c.d.s, emerse in questo primo mese di applicazione. Le questioni più importanti che sono state portate all’attenzione dei presenti, hanno interessato:
1. la cauzione prevista dal comma 2 bis, art. 202 del c.d.s, nei confronti dei conducenti dei mezzi pesanti che si rifiutino di pagare la sanzione pecuniaria in misura ridotta (pari al minimo di Legge) nelle mani dell’agente accertatore, per le violazioni del c.d.s sottoposte a questo meccanismo (si tratta, ripetiamo, delle infrazioni di una certa rilevanza quali l’eccesso di velocità sopra i 40 Km/h, il sovraccarico oltre il 10% della massa complessiva del veicolo, la violazione dei divieti di sorpasso e quella dei tempi di guida e di riposo in misura superiore al 10% del limite legale). Ricordiamo in proposito che la cauzione si distingue dal pagamento immediato della sanzione in misura ridotta: mentre quest’ultimo comporta l’accettazione, da parte dell’autista, della violazione contestatagli e, di conseguenza, l’impossibilità da parte del medesimo e dell’impresa (in qualità di obbligata in solido) di ricorrere contro il verbale di infrazione, la cauzione lascia aperta la strada del ricorso evitando, allo stesso tempo, di incorrere nel fermo immediato del mezzo fino ad un massimo di 60 gg.
Su questo tema, la problematica riscontrata deriva dalla non corretta formulazione del comma 2 bis, art. 202 del c.d.s, a causa della quale la cauzione per i conducenti di veicoli italiani ed extracomunitari, risulta più elevata di quella applicabile agli autisti di veicoli comunitari; ciò è dovuto ad una Sentenza della Corte di Giustizia del 19.3 2002 (n. C 224/00),  dove è stato stabilito che gli autisti dei veicoli con targa estera immatricolati nella U.E, non possono essere costretti a pagare, a titolo di cauzione, una somma superiore al minimo di Legge. Fu proprio per questa ragione che nel 2003, con la Legge n. 14, venne aggiunto un nuovo comma all’interno dell’art 207 del c.d.s (il comma 2 bis), dove si stabilisce tutt’ora che  per i veicoli immatricolati nella U.E o nello Spazio Economico Europeo, l’importo della cauzione è identico a quello del pagamento in misura ridotta fissato dall’art. 202 del c.d.s, comma 1 (quindi, al minimo di Legge), mentre per gli extracomunitari è fissato nella metà del massimo della sanzione (comma 2, art 207). Il comma 2 bis dell’art. 202 avrebbe dovuto replicare questo meccanismo ma purtroppo, per una svista del Legislatore, ciò non è avvenuto con la conseguenza che, allo stato attuale, la cauzione per i veicoli immatricolati in Italia e nei Paesi extracomunitari ammonta alla metà del massimo, mentre per quelli immatricolati nella U.E con targa estera corrisponde al minimo edittale. Nella circolare del 12 Agosto scorso il Ministero degli Interni ha provato a porre rimedio a questa incongruenza, affermando che l’ammontare della cauzione fosse sempre pari al minimo di Legge; purtroppo questo tentativo è caduto nel vuoto dal momento che la circolare non può fornire un’interpretazione che si discosti dalle parole utilizzate nella norma (dove, appunto, si fa riferimento alla metà del massimo), con la conseguenza che per porre rimedio a questa situazione, molto probabilmente, occorrerà attendere una modifica di Legge.
2. La sanzione prevista dal comma 14, art. 174 del c.d.s, “nei confronti dell’impresa che non osserva le disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati”, che ammonta ad una somma “da euro 307 ad euro 1228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce”. Com’è noto, sull’applicazione di questa infrazione è intervenuta una nota del Ministero del Lavoro del 2 Agosto scorso (circolare Conftrasporto LAV10148 del 6 Agosto 2010),  con la quale il Ministero ha affermato che detta sanzione va applicata ad ogni dipendente interessato ed a ciascuna violazione rilevata. La Conftrasporto ha chiesto al Direttore Generale dei Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro, Dott. Paolo Pennesi (che era presente all’incontro), di evitare che gli Ispettori del Lavoro applichino questa sanzione in automatico (ogni volta, quindi, che riscontrino un’infrazione al tempo di guida, pausa o di riposo), senza dapprima verificare se l’impresa ha posto in essere degli accorgimenti diretti ad evitare queste violazioni (ad esempio, richiamando al rispetto delle regole gli autisti che hanno guidato più del consentito, oppure effettuando dei corsi di formazione, ecc..); diversamente, la responsabilità dell’impresa assumerebbe carattere oggettivo, ponendosi in contrasto con la disposizione di Legge che, invece, ai fini della punibilità richiede il dolo o la colpa dell’impresa di trasporto che, con il suo atteggiamento, deve aver contribuito a provocare la violazione. Il Sottosegretario Giachino ha raccolto l’invito della Conftrasporto, ed ha annunciato per la prossima settimana la convocazione di un tavolo tecnico che vedrà la partecipazione anche del Ministero del Lavoro. Sempre a proposito di questa violazione, il Ministero degli Interni (in particolare il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Caramelli) ha affermato che l’applicazione compete agli Ispettori del Lavoro (e non, quindi, agli Agenti di Polizia), che possono accedere ai locali dell’impresa per verificarne l’esistenza dei presupposti; la Conftrasporto ha chiesto che questo orientamento venga inserito in una circolare ministeriale, di prossima emanazione.

Cordiali saluti.

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