

Roma, 2 luglio 2019
ALB19189
MQ
Oggetto: Pedaggi autostradali. Delibera Comitato Centrale sulla domanda per le riduzioni 2018.
Si comunica che sulla gazzetta ufficiale n. 152 del 1° luglio 2019 è stata pubblicata la delibera n. 4 del 26 giugno 2019, con cui il Comitato Centrale ha determinato le modalità e la tempistica di presentazione della domanda per ottenere le riduzioni compensate dei pedaggi 2018.
La delibera prevede uno stanziamento complessivo pari a 146.041.587,00 euro (di cui 140 milioni di euro derivanti dalle ulteriori risorse annuali destinate al settore dell’autotrasporto, in base al decreto di riparto del 6 giugno 2019 ed il residuo dallo stanziamento strutturale per il 2019).
Come lo scorso anno, la domanda va presentata telematicamente sul sito dell’albo (www.alboautotrasporto.it) attraverso l’apposito applicativo “pedaggi”, in due precise e distinte fasi:
Entrambe queste fasi sono dettagliatamente descritte nella delibera in oggetto nella quale è stata stabilita la seguente tempistica a pena di inammissibilità:
Va inoltre evidenziato che anche per le riduzioni compensate del 2018 si adotta il sistema di calcolo introdotto negli ultimi due anni, che com’è noto differenzia le percentuali di riduzione non solo in funzione del fatturato in pedaggi dell’impresa, ma anche della classe ecologica dei veicoli utilizzati in autostrada (euro 3 inclusi). Le singole percentuali di sconto sono state definite con la direttiva del Ministro dei Trasporti del 21 giugno 2019 (con una leggera riduzione rispetto a quelle dello scorso anno per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4).
Di conseguenza, per i pedaggi 2018 il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli euro 3 e superiori, individuati nella classe B, 3, 4 e 5 del sistema di classificazione assi sagoma (o in quelle 2, 3 e 4 del sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali, come ad es. la Pedemontana), secondo le seguenti percentuali:
|
FATTURATO (in €) |
CLASSE VEICOLO |
PERCENTUALE DI RIDUZIONE |
|
200.000 – 400.000 |
Euro V o superiore |
5% |
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200.000 – 400.000 |
Euro IV |
2% |
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200.000 – 400.000 |
Euro III |
1% |
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400.001 – 1.200.000 |
Euro V o superiore |
7% |
|
400.001 – 1.200.000 |
Euro IV |
4% |
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400.001 – 1.200.000 |
Euro III |
2% |
|
1.200.001 – 2.500.000 |
Euro V o superiore |
9% |
|
1.200.001 – 2.500.000 |
Euro IV |
6% |
|
1.200.001 – 2.500.000 |
Euro III |
3% |
|
2.500.001 – 5.000.000 |
Euro V o superiore |
11% |
|
2.500.001 – 5.000.000 |
Euro IV |
8% |
|
2.500.001 – 5.000.000 |
Euro III |
4% |
|
Oltre 5.000.000 |
Euro V o superiore |
13% |
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Oltre 5.000.000 |
Euro IV |
9% |
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Oltre 5.000.000 |
Euro III |
5% |
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22 ed entro le ore 2, ovvero uscita prima delle ore 6), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque il limite percentuale massimo di riduzione del 13%.
Si allega il testo della delibera pubblicato in gazzetta ufficiale, nonché il manuale aggiornato con guida per l’utilizzo dell’applicativo pedaggi.
Cordiali saluti.
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