CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2015
24 Marzo 2016Incontro presso il Ministero dei Trasporti di marted? 22 marzo
24 Marzo 2016Roma, 24 Marzo 2016
FIS16083
SM
Oggetto: Recupero delle accise. Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane sulla locazione senza conducente e i contratti atipici di disponibilità del veicolo.
L’Agenzia delle Dogane prosegue nella serie di chiarimenti sulla misura del recupero delle accise sul gasolio per autotrazione, da parte delle imprese di autotrasporto. Questa volta, l’attenzione è stata focalizzata su alcuni dubbi sorti dopo l’emanazione della circolare 4/D del 23 Febbraio scorso (commentata con la circolare Conftrasporto FIS16062 del 25 Febbraio scorso), relativamente alla locazione senza conducente e alle forme atipiche di disponibilità del veicolo (cd noli a freddo), a proposito della necessità di registrare il contratto per poter richiedere il beneficio.
Con la nota n.35427 del 22 Marzo 2016, l’Agenzia ha accolto il ragionamento della scrivente, ed ha categoricamente escluso che la registrazione occorra per il contratto di locazione senza conducente. Diversamente, la registrazione è richiesta per le forme atipiche di disponibilità del mezzo (come il nolo a freddo) nelle quali, a differenza della locazione senza conducente, il veicolo viene messo a disposizione del noleggiante, per “soddisfare richieste immediate, saltuarie o sopravvenute … con rendicontazioni periodiche delle ore o dei giorni di utilizzo del mezzo di trasporto”. Di conseguenza, conclude l’Agenzia, l’utilizzatore del veicolo oggetto di nolo a freddo è ammesso a richiedere il rimborso delle accise per il gasolio consumato durante il periodo di utilizzo, purché ricorrano i seguenti presupposti:
- rispetto delle stesse condizioni di ammissibilità previste per la locazione senza conducente (stipulazione del contratto tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori; redazione in forma scritta con indicazione delle parti coinvolte, data, durata e dati identificativi del veicolo);
- utilizzo esclusivo del mezzo nel periodo di consumo del gasolio, risultante in modo incontrovertibile dal contratto;
- registrazione del contratto atipico. Ciò al duplice fine di tutelare l’interesse fiscale (che impone di escludere fattispecie che si prestano ad un utilizzo promiscuo del mezzo) e di contrastare illecite duplicazioni di rimborso d’accisa.
Il testo della nota delle Dogane è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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