EUR16193 – Oggetto: tempi di guida e di riposo. Registrazione delle attivit? dei conducenti quando si allontanano dal veicolo. Nota di chiarimento della Commissione U.E n.7

ALB16192 – Oggetto: Pedaggi autostradali. Riapertura dei termini e modifiche alla delibera per domanda pedaggi 2015.

27 Luglio 2016

NOR16194 – Oggetto: contributi agli investimenti anno 2016. Firma del decreto ministeriale.

27 Luglio 2016

ALB16192 – Oggetto: Pedaggi autostradali. Riapertura dei termini e modifiche alla delibera per domanda pedaggi 2015.

27 Luglio 2016

NOR16194 – Oggetto: contributi agli investimenti anno 2016. Firma del decreto ministeriale.

27 Luglio 2016

Roma, 27 Luglio 2016

EUR16193
SM

Oggetto: tempi di guida e di riposo. Registrazione delle attività dei conducenti quando si allontanano dal veicolo. Nota di chiarimento della Commissione U.E n.7

Con la nota di chiarimento n. 7, la Commissione U.E ha reso noto il suo punto di vista sulla registrazione delle attività e dei periodi di inattività dei conducenti quando si allontanano dal veicolo, e sull’utilizzo del modulo di attestazione di attività istituito con decisione della Commissione n.959 del 14 Dicembre 2009 (vedi la nota Conftrasporto NOR10019 del 27 Gennaio 2010).

La nota non risulta di facile ed immediata comprensione, ma il suo significato sembra esser quello di voler confinare l’utilizzo di questo modulo ad ipotesi residuali, quando la registrazione retroattiva sul tachigrafo dei periodi di inattività non sia tecnicamente possibile (la nota riporta l’esempio dei tachigrafi digitali di 1° generazione) o appaia eccessivamente onerosa (sempre nell’esempio riportato in nota, quando il conducente stava lavorando al di fuori del campo di applicazione del regolamento per un periodo più lungo precedente l’attività di guida rientrante nel campo di applicazione del regolamento stesso). In questi casi, il conducente utilizza il modulo per colmare le lacune delle registrazioni tachigrafiche che, altrimenti, si verificherebbero nel periodo oggetto di controllo su strada (la giornata in corso e i 28 giorni precedenti), durante i quali l’autista deve essere in grado di produrre e presentare alle autorità competenti la serie completa di queste registrazioni, compresi gli inserimenti manuali.

Su questo argomento, la Commissione ha ricordato che l’art. 34, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 165/2014:

  • da un lato prevede, che quando il conducente si allontana dal veicolo e non è in grado di utilizzare il tachigrafo, i periodi delle “altre mansioni”, i “tempi di disponibilità”, le “interruzioni di guida e i periodi di riposo”, devono inserirsi sul foglio di registrazione (nei tachigrafi analogici) o, per quanto riguarda il tachigrafo digitale, sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale. Peraltro, tra le “altre mansioni”, l’art.6.5 del Regolamento 561/2006 include anche i periodi “trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento..dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato”;
  • dall’altro, vieta agli Stati membri di imporre l’uso del modello di attività del conducente mentre si trova lontano dal veicolo.

Nella parte conclusiva della nota, la Commissione ha invitato le autorità di controllo degli Stati membri ad accettare il modulo standard di attività dei conducenti in situazioni giustificate (quelle riportate agli inizi del commento), precisando poi che “..allo stesso tempo gli Stati membri non devono imporre l’uso di questo modulo (o qualunque altro modulo attestante le attività del conducente quando è lontano dal veicolo) e non devono sanzionare gli autisti per la mancanza di tale modulo.”

E’ opportuno precisare che, al momento, la nota rappresenta soltanto un orientamento della Commissione U.E che non presenta carattere vincolante per gli Stati membri  giacché, come ha ricordato la stessa Commissione, l’interpretazione definitiva ed ufficiale del diritto dell’Unione Europea è prerogativa della Corte di Giustizia.

Pertanto, al momento per le imprese di autotrasporto non cambia nulla, per cui raccomandiamo loro di continuare ad utilizzare il modulo di attestazione di attività del conducente, per documentare quelle circostanze per le quali viene previsto l’impiego (assenza per malattia, ferie, congedo o recupero, guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Reg.561/2006, lavoro diverso dalla guida e disponibilità).

In seguito, vedremo se l’Italia deciderà di recepire questo orientamento.

I testi della nota di chiarimento n.7 (in lingua inglese e la traduzione non ufficiale in italiano), sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

EUR16193

Allegato 1

Allegato 2

Nota di chiarimento della Commissione 7

Nota orientativa commissione 7 (lingua inglese)