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2 Gennaio 2017Roma, 2 Gennaio 2017
CIR17007
SM
Oggetto: Variazione della massa complessiva dei veicoli di categoria N ed O.
Con circolare prot. 27559 del 6 Dicembre u.s, la Divisione 3 della DGT Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha dettato dei chiarimenti circa la possibilità, su richiesta dei proprietari di veicoli destinati al trasporto cose e comunque inquadrati nelle categorie N ed O, di variare la massa complessiva riportata sui documenti di circolazione.
La richiesta di visita e prova per ottenere la predetta modifica (sia in aumento che in diminuzione), è ritenuta ammissibile in due casi:
- in presenza di versioni omologate di riferimento, per la stessa tipologia di veicolo;
- a seguito di trasformazioni delle caratteristiche tecniche, ovvero funzionali.
La prima ipotesi ricorre quando il costruttore del veicolo, già in sede di omologazione, ha previsto due versioni della stessa tipologia di veicolo, attribuendo due diverse masse complessive. In questo caso, occorre presentare una dichiarazione del medesimo costruttore che attesti l’identità tecnica/costruttiva delle due versioni, ovvero che il veicolo può essere ricondotto ad una versione di riferimento a seguito di alcuni adeguamenti (esempio: sospensioni, coppia conica, pneumatici, ecc..). In entrambi i casi, è consentita una differenza massima del 10% (elevabile al 20% solo in diminuzione, per i rimorchi di categoria O2 – massa superiore a 0,75 t e fino a 3,5 t) rispetto alla massa complessiva del veicolo oggetto di variazione purché, in ogni caso, venga mantenuta la categoria originaria di appartenenza del mezzo.
Inoltre, la richiesta di variazione in aumento della massa complessiva non può essere presentata per veicoli con anzianità superiore ai 7 anni dalla data di immatricolazione, anche quando fosse presente una versione omologata di riferimento.
La seconda ipotesi sussiste in presenza di trasformazioni effettive apportate alle caratteristiche tecniche o funzionali del mezzo (es modifica del tipo di carrozzeria, modifica degli interassi, ecc..), che determinino la modifica della massa complessiva. In questo caso il MIT ritiene necessario il rilascio del nulla osta della casa costruttrice o, in sostituzione, una relazione tecnica (qualora il nulla osta non venisse rilasciato per motivi diversi da quelli tecnici). L’istanza deve essere presentata dalla ditta costruttrice/trasformatrice al CPA competente per territorio. Anche per questa ipotesi, inoltre, vige il limite di anzianità riportato nella precedente fattispecie.
Al di fuori di queste due ipotesi, non è possibile richiedere la visita e prova per ottenere la variazione della massa complessiva (sia in aumento che in diminuzione) sui documenti di circolazione del mezzo.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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