
CIR16274 – Oggetto: Camere di Commercio. Versamento del diritto annuale e pubblicazione in G.U del d.lgs di riordino del sistema camerale.
14 Dicembre 2016
COS16276 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di Novembre 2016.
14 Dicembre 2016Roma, 14 Dicembre 2016
CIR16275
SM
Oggetto: Esami di revisione delle patenti di guida e delle CQC. Nuovo chiarimento del MIT.
Com’è noto, con circolare prot. 117 del 18 Maggio scorso (sostituita in seguito dalla circolare prot 16279 del 22 Luglio – vedi la nota Conftrasporto CIR16199 del 29 Luglio), la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT aveva dettato disposizioni in ordine agli esami di revisione della patente di guida e della CQC, alla luce dell’entrata in vigore del dm 15.2.2016 (sul quale vedi la nota Conftrasporto NOR16114 del 21 Aprile 2016).
Con la circolare prot. 27540 del 6 Dicembre u.s il MIT è ritornato sull’argomento, fornendo delle precisazioni in merito al termine entro il quale occorre svolgere l’esame di revisione, per evitare la sospensione della patente.
In merito, il Ministero ha ritenuto applicabile la scadenza riportata all’art.126 bis, comma 6 del c.d.s (30 gg dalla notifica del provvedimento di revisione) la quale, peraltro, si intende rispettata anche quando la prova di teoria si svolga materialmente dopo i predetti 30 gg, purché l’istanza per sostenere l’esame sia stata presentata all’Ufficio della Motorizzazione entro questo lasso di tempo; diversamente, l’Ufficio della Motorizzazione può disporre la sospensione della patente di guida, nel rispetto degli art. 128, comma 2 e 126 bis, comma 6 del c.d.s.
Allo stesso modo – conclude il MIT – viene decretata la sospensione della patente quando il soggetto interessato non si presenti alle prove d’esame, e siano trascorsi 30 gg dalla data di notifica del provvedimento di revisione.
A proposito dell’istanza per sostenere l’esame in argomento, ricordiamo che ha validità annuale e, durante questo periodo, permette di svolgere una sola prova di teoria e una sola di pratica. Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della CQC ha la possibilità di sostenere, sempre una sola volta nell’arco di validità annuale dell’istanza, la prova prevista dal dm 15.2.2016.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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