CIR16211 – Oggetto: Codice della strada. Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art.521 bis c.p.c).

INA16210 – Oggetto: Inail. Fruizione del “Cruscotto infortuni” da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

6 Settembre 2016

CQC: Scadenza del 9 settembre 2016

8 Settembre 2016

INA16210 – Oggetto: Inail. Fruizione del “Cruscotto infortuni” da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

6 Settembre 2016

CQC: Scadenza del 9 settembre 2016

8 Settembre 2016

Roma, 6 Settembre 2016

CIR16211
SM

Oggetto: Codice della strada. Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art.521 bis c.p.c).

Con una circolare dell’8 Agosto u.s, il Ministero dell’Interno ha chiarito il ruolo delle forze di Polizia nella procedura di pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi prevista dall’art. 521 bis c.p.c (introdotto dalla Legge 162 del 10.11.2014).

La norma, infatti, prevede che quando gli organi di Polizia accertino la circolazione di un veicolo pignorato (che sempre ai sensi di questa disposizione, entro 10 gg dalla notifica dell’atto di pignoramento, il debitore avrebbe dovuto consegnare all’Istituto di vendite giudiziarie insieme ai documenti del veicolo stesso),  questi procedano al fermo, al ritiro della carta di circolazione e, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso, e a consegnare il mezzo al citato Istituto.

Con la circolare in commento, il Ministero ha affermato che gli organi di Polizia devono procedere alle attività sopradescritte solo se, nell’ambito della loro attività istituzionale, si imbattano in un veicolo in circolazione oggetto di pignoramento (compresi i mezzi fermi o in sosta sulla strada); pertanto, è escluso che la Polizia debba compiere attività ulteriori volte alla ricerca del veicolo, ad esempio presso i luoghi di dimora o di lavoro del debitore. La verifica dello stato del mezzo viene effettuata in via informatica, collegandosi al Sistema di Indagine (SDI) del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno che, a sua volta, attinge queste informazioni dalla banca dati dell’ACI, nella quale il provvedimento di pignoramento è inserito a seguito della sua trascrizione al PRA.

Altro chiarimento importante ha riguardato la possibilità, per il debitore, di circolare con il veicolo pignorato prima di consegnarlo all’Istituto di vendite giudiziarie entro 10 gg dalla notifica del pignoramento; questa possibilità è stata riconosciuta per cui, in caso di controllo su strada, non trova  applicazione l’art. 214 comma 8 del c.d.s sulla circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Trascorso questo lasso di tempo senza che il debitore abbia adempiuto a quanto sopra, l’organo di polizia che accerta la circolazione del mezzo pignorato provvede: al fermo e al ritiro dei documenti di circolazione e di proprietà; a trasmettere all’Istituto di vendite giudiziarie il verbale di fermo e affidamento in custodia del mezzo, con gli estremi del provvedimento trascritto al PRA.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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CIR16211

Circolare Ministero Interno