
CIR16206 – Oggetto: Tempi di guida e di riposo. Non sanzionabilità del mancato utilizzo del modello di controllo delle assenze del conducente – nota del Ministero dell’Interno.
2 Settembre 2016ABI, per terremoto Centro Italia, invita le banche a sospendere le rate dei mutui – 24/08/2016
5 Settembre 2016Roma, 2 Settembre 2016
CIR16207
SM
Oggetto: certificato di assicurazione obbligatoria r.c.a. Nota del Ministero dell’Interno.
Con circolare del 1 Settembre u.s (prot. 300/A/5931/16/106/15), la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno è intervenuta sul tema della forma del certificato di assicurazione obbligatoria r.c.a da esibire agli organi di Polizia, confermando le conclusioni dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS, vedi la nota Conftrasporto CIR16154 del 7 Giugno u.s): l’esibizione del certificato può avvenire anche in formato digitale o tramite una stampa non originale del medesimo formato digitale.
Pertanto, il conducente che esibisca il certificato tramite una delle predette modalità non può essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale sul veicolo, né gli organi di Polizia potranno chiedergli di esibire successivamente l’originale su carta ai sensi dell’art. 180, comma 8 del c.d.s.
Questa conclusione è legata alla decisione adottata a fine 2015 dall’IVASS di modificare l’art. 10, comma 5, del proprio Regolamento, prevedendo che la trasmissione del certificato di assicurazione possa avvenire anche mediante posta elettronica, su consenso dell’interessato.
Il testo della nota del Ministero è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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