CIR16067 – Oggetto: documentazione per la dimostrazione del trasporto internazionale in corso di svolgimento. Art. 46 ter della Legge 298/1974. Commento alla circolare MIT/Interni del 26.2.2016.

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Roma, 7 Marzo 2016

CIR16067
SM

Oggetto: documentazione per la dimostrazione del trasporto internazionale in corso di svolgimento. Art. 46 ter della Legge 298/1974. Commento alla circolare MIT/Interni del 26.2.2016.

Con circolare del 26 febbraio u.s, i Ministeri dell’Interno e dei Trasporti hanno fornito le istruzioni agli organi accertatori per l’applicazione del nuovo art.46 ter della Legge 298/1974 (introdotto com’è noto dall’art.1, comma 653 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di stabilità 2016) che, come si ricorderà, punisce la mancanza o l’incompletezza della documentazione sul trasporto internazionale in corso di svolgimento.

Tra gli aspetti della nuova disciplina approfonditi dalla circolare, evidenziamo i seguenti:

Campo di applicazione.
La norma si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale (conto terzi e conto proprio) con origine o destinazione in Italia, e a quelli in transito nel nostro Paese. Per le irregolarità nei trasporti di cabotaggio rimane ferma l’applicazione dell’art. 46 bis della Legge 298/74, per cui non scattano le sanzioni del nuovo art 46 ter della medesima Legge.

Documentazione oggetto del controllo.
Il documento di trasporto che deve trovarsi a bordo durante un trasporto internazionale, “può’ essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza” . In particolare, il documento assolve alla funzione richiesta dalla norma (ovvero, quella di dimostrare la regolarità del trasporto in corso di svolgimento), quando al suo interno compaiono almeno i seguenti elementi essenziali:

  • tipologia e quantità della merce trasportata;
  • luogo di carico e scarico;
  • vettore o subvettore che esegue il trasporto.

La nota riporta degli esempi di documentazione di trasporto che risponde a queste caratteristiche: vengono citate la lettera di vettura internazionale (CMR), il documento di trasporto (DDT), i documenti di trasporto per merci pericolose in ADR, la documentazione amministrativa o i formulari per la movimentazione di rifiuti, ecc..

Mancanza momentanea del documento di trasporto. 
Si configura quando la documentazione delle merci e’ stata compilata ma, tuttavia, al momento del controllo non si trova a bordo del veicolo; ciò anche se la normativa che ne impone la compilazione, non preveda che debba accompagnare la merce durante il trasporto. In questo caso, l’agente accertatore applica le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell’art. 46 ter: pagamento di una somma da € 400 a € 1200 e fermo amministrativo del mezzo con le procedure dell’art. 214 CDS, fino all’esibizione della documentazione o, in mancanza, al massimo per 60 giorni. Il documento può essere esibito con ogni mezzo (compreso il formato elettronico) e, qualora ciò non accadesse, non si applicano le sanzioni dell’ art.180 CDS ma, come vedremo più avanti, quelle più gravi dell’art 46 ter  legate alla mancata compilazione del documento.

Mancata compilazione del documento di trasporto. 
Si applicano sanzioni differenti a seconda se, nonostante la mancata compilazione del documento di trasporto, gli agenti siano o meno in grado di individuare la relazione di traffico del trasporto internazionale e di verificarne, così, la regolarità:

  • in caso affermativo, quindi laddove gli agenti possano comunque desumere la regolarità del trasporto da altri elementi acquisiti durante il controllo, si applica la sanzione del comma 3, primo periodo dell’art.46 ter della Legge 298/1974, quindi il pagamento di una somma da € 2000 a € 6000;
  • in caso negativo, ricorre la più grave violazione dell’art.46 della Legge 298/1974, commi 1 e 2 (*), con la sanzione accessoria del fermo del mezzo per 3 mesi.

Incompleta compilazione del documento di trasporto.
Si producono conseguenze diverse a seconda se, nonostante l’assenza di alcuni elementi, il documento sul veicolo permetta o meno di verificare la regolarità del trasporto:

  • nel primo caso il documento, benché compilato in maniera errata o incompleta,  consente comunque di ricavare gli elementi essenziali per il riconoscimento della relazione di traffico. Ciò accade, ad esempio, quando le mancanze riguardino le generalità del destinatario, del mittente oppure la sottoscrizione. In questo caso si applica la sanzione stabilita dal comma 3, primo periodo dell’art.46 ter, ovvero il pagamento di una somma da € 2000 a € 6000;
  • nel secondo caso scattano le sanzioni dell’ art. 46 della Legge 298/1974 (commi 1 e 2 (*)), tenuto conto che nel documento di trasporto mancano proprio i predetti elementi essenziali. In particolare, come evidenzia la circolare, in questa situazione non è “in alcun modo documentalmente provata la tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e quello di scarico ed il vettore o sub vettore che effettua il trasporto”.

Trasporti internazionali di cose in conto proprio.
In mancanza della documentazione di accompagnamento della merce nell’ambito di un trasporto internazionale di cose in conto proprio, l’art. 46 ter è sempre applicabile tranne nei seguenti casi:  trasporti destinati a soddisfare, in regime di esenzione amministrativa, fiscale o doganale, le proprie esigenze personali; trasporti per i quali le normative non prevedono l’emissione di documenti sulla merce trasportata (ad esempio, nel caso del trasporto di cose altrui destinate ad essere riparate).

Disposizioni procedurali comuni agli illeciti dell’ art.46 ter.

  • le infrazioni sono contestate al conducente, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con documenti incompleti;
  • laddove ritenuti corresponsabili per la mancata e/o incompleta compilazione del documento di trasporto, per le violazioni del comma 3, primo periodo dell’art. 46 ter e dell’art.46 della Legge 298/1974 (*) possono essere chiamati a rispondere in proprio, in concorso con il conducente, anche il vettore o altri soggetti che erano tenuti alla compilazione. La chiamata in causa di questi soggetti (ai quali vengono notificati autonomi verbali di contestazione) avviene ai sensi dell’art. 5 della Legge 689/1981, e l’identificazione può effettuarsi anche in un secondo momento rispetto al conducente;
  • la procedura sanzionatoria è regolata dalla Legge 689/1981, ad eccezione del pagamento immediato della sanzione previsto dall’art.207 c.d.s quando il veicolo è stato immatricolato all’estero, e del fermo del veicolo (art.214 c.d.s);
  • tranne per il pagamento immediato di cui sopra previsto dall’art.207 c.d.s, negli altri casi la sanzione viene versata utilizzando il modello F23. Copia della ricevuta di pagamento deve essere trasmessa all’organo accertatore affinché non vengano inviati gli atti al Prefetto;
  • quando è previsto il fermo amministrativo del mezzo (art. 46 ter, comma 1), si applicano le procedure dell’art. 214 c.d.s. Il mezzo viene affidato in custodia ad un custode acquirente nominato ai sensi dell’art.214 bis c.d.s o, in mancanza, ad un custode autorizzato dal Prefetto ai sensi del dpr 571/1982, sempre a spese del proprietario del mezzo;
  • per le violazioni commesse alla guida di un veicolo immatricolato all’estero si applica la procedura prevista dall’art. 207 c.d.s che, com’è noto, prevede il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore o, in assenza della cauzione, il fermo amministrativo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg. La nota chiarisce che quest’ultimo fermo permane anche se, nel frattempo venga esibito il documento mancante, proprio perché  conseguenza diretta di un fatto diverso:  il mancato pagamento immediato della sanzione nelle mani dell’agente o, in alternativa, della cauzione.

Concorso delle violazioni di cui all’art. 46 ter della Legge 298/1974, con altre norme che disciplinano i documenti di trasporto.
Quando la mancanza o l’incompleta compilazione del documento di trasporto vengano sanzionate anche da norme specifiche (amministrative, fiscali o doganali), queste sanzioni concorrono con quelle dell’art. 46 ter. A titolo di esempio, la circolare riporta la mancanza del documento  di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa A.D.R (art. 168 c.d.s), dall’art. 17 della legge 283/1962 per le sostanze alimentari, dall’art. 5 del d.lgvo 151/2007 per gli animali vivi, ecc..

Per comodità di consultazione, si allega nuovamente il testo della nota interministeriale commentata.

Cordiali saluti

(*) 46. Trasporti abusivi.
Fermo quanto previsto dall’art. 26 della presente legge, chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni (n.d.r.da € 2065,82 a € 12394,96). Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (n.d.r. da € 2582, 28 ad € 15493,70) se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.
Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

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CIR16067

Circolare 26 febbraio 2016