

Roma, 7 Marzo 2016
CIR16067
SM
Oggetto: documentazione per la dimostrazione del trasporto internazionale in corso di svolgimento. Art. 46 ter della Legge 298/1974. Commento alla circolare MIT/Interni del 26.2.2016.
Con circolare del 26 febbraio u.s, i Ministeri dell’Interno e dei Trasporti hanno fornito le istruzioni agli organi accertatori per l’applicazione del nuovo art.46 ter della Legge 298/1974 (introdotto com’è noto dall’art.1, comma 653 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di stabilità 2016) che, come si ricorderà, punisce la mancanza o l’incompletezza della documentazione sul trasporto internazionale in corso di svolgimento.
Tra gli aspetti della nuova disciplina approfonditi dalla circolare, evidenziamo i seguenti:
Campo di applicazione.
La norma si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale (conto terzi e conto proprio) con origine o destinazione in Italia, e a quelli in transito nel nostro Paese. Per le irregolarità nei trasporti di cabotaggio rimane ferma l’applicazione dell’art. 46 bis della Legge 298/74, per cui non scattano le sanzioni del nuovo art 46 ter della medesima Legge.
Documentazione oggetto del controllo.
Il documento di trasporto che deve trovarsi a bordo durante un trasporto internazionale, “può’ essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza” . In particolare, il documento assolve alla funzione richiesta dalla norma (ovvero, quella di dimostrare la regolarità del trasporto in corso di svolgimento), quando al suo interno compaiono almeno i seguenti elementi essenziali:
La nota riporta degli esempi di documentazione di trasporto che risponde a queste caratteristiche: vengono citate la lettera di vettura internazionale (CMR), il documento di trasporto (DDT), i documenti di trasporto per merci pericolose in ADR, la documentazione amministrativa o i formulari per la movimentazione di rifiuti, ecc..
Mancanza momentanea del documento di trasporto.
Si configura quando la documentazione delle merci e’ stata compilata ma, tuttavia, al momento del controllo non si trova a bordo del veicolo; ciò anche se la normativa che ne impone la compilazione, non preveda che debba accompagnare la merce durante il trasporto. In questo caso, l’agente accertatore applica le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell’art. 46 ter: pagamento di una somma da € 400 a € 1200 e fermo amministrativo del mezzo con le procedure dell’art. 214 CDS, fino all’esibizione della documentazione o, in mancanza, al massimo per 60 giorni. Il documento può essere esibito con ogni mezzo (compreso il formato elettronico) e, qualora ciò non accadesse, non si applicano le sanzioni dell’ art.180 CDS ma, come vedremo più avanti, quelle più gravi dell’art 46 ter legate alla mancata compilazione del documento.
Mancata compilazione del documento di trasporto.
Si applicano sanzioni differenti a seconda se, nonostante la mancata compilazione del documento di trasporto, gli agenti siano o meno in grado di individuare la relazione di traffico del trasporto internazionale e di verificarne, così, la regolarità:
Incompleta compilazione del documento di trasporto.
Si producono conseguenze diverse a seconda se, nonostante l’assenza di alcuni elementi, il documento sul veicolo permetta o meno di verificare la regolarità del trasporto:
Trasporti internazionali di cose in conto proprio.
In mancanza della documentazione di accompagnamento della merce nell’ambito di un trasporto internazionale di cose in conto proprio, l’art. 46 ter è sempre applicabile tranne nei seguenti casi: trasporti destinati a soddisfare, in regime di esenzione amministrativa, fiscale o doganale, le proprie esigenze personali; trasporti per i quali le normative non prevedono l’emissione di documenti sulla merce trasportata (ad esempio, nel caso del trasporto di cose altrui destinate ad essere riparate).
Disposizioni procedurali comuni agli illeciti dell’ art.46 ter.
Concorso delle violazioni di cui all’art. 46 ter della Legge 298/1974, con altre norme che disciplinano i documenti di trasporto.
Quando la mancanza o l’incompleta compilazione del documento di trasporto vengano sanzionate anche da norme specifiche (amministrative, fiscali o doganali), queste sanzioni concorrono con quelle dell’art. 46 ter. A titolo di esempio, la circolare riporta la mancanza del documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa A.D.R (art. 168 c.d.s), dall’art. 17 della legge 283/1962 per le sostanze alimentari, dall’art. 5 del d.lgvo 151/2007 per gli animali vivi, ecc..
Per comodità di consultazione, si allega nuovamente il testo della nota interministeriale commentata.
Cordiali saluti
(*) 46. Trasporti abusivi.
Fermo quanto previsto dall’art. 26 della presente legge, chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni (n.d.r.da € 2065,82 a € 12394,96). Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (n.d.r. da € 2582, 28 ad € 15493,70) se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.
Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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