FIS16001 – Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato nel IV trimestre 2015.

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Roma, 4 Gennaio 2016

FIS16001
SM

Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato nel IV trimestre 2015.

Con nota prot. 141033/RU del 17 Dicembre 2015, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati  nel IV trimestre 2015 (1 Ottobre/31 Dicembre 2015), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 31 Gennaio 2016.

L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro).

Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 0 e inferiori (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2015 – Legge 190/2014, art.1, comma 233), la circolare precisa che:

–    il soggetto che presenta la dichiarazione attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato su veicoli euro 0 o inferiore;
–    sono classificabili coma appartenenti alla categoria euro 0 o inferiore, i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.

A questo proposito,  ricordiamo che a partire dal 1 Gennaio c.a la Legge di Stabilità per il 2016 ha ampliato la categoria dei veicoli esclusi dalla misura, includendovi gli euro 1 e gli  euro  2 (vedi la circolare NOR15335 del 23 Dicembre u.s). Pertanto,  il recupero delle accise non potrà più richiedersi per i consumi di gasolio effettuati su questi mezzi dallo scorso 1 Gennaio, mentre per i consumi relativi al IV trimestre 2015 la domanda può essere presentata fino al 31 Gennaio p.v.

L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it – sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione –  Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2015”, il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:

•    trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
•    oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.

Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al IV trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2017, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate ci sarà tempo fino al 30 Giugno 2018, tenuto conto che:

•    l’art.4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (come modificato  dall’art. 61, comma 1 del d.l 1/2012) stabilisce che la compensazione è possibile fino al 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito;
•    il credito, a sua volta, sorge trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che questa notifichi un provvedimento di rigetto.

Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24,  è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono  compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).

Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS16001

Circolare Agenzia Dogane