

Roma, 4 Gennaio 2016
INA16003
SM
Oggetto: Inail. Autoliquidazione 2015/2016. Istruzioni operative
Con la nota n. 9038 del 21 Dicembre 2015, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2015 – 2016 e, con l’occasione, ha ricordato che:
– da quest’anno, le imprese possono visualizzare le basi di calcolo nella sezione “Fascicolo aziende” presente sul sito dell’Istituto, dal momento che non vengono più spedite (vedi la nota Conftrasporto INA15334 del 22 Dicembre u.s);
– il termine di presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è fissato al 29 febbraio 2016 (fermo restando il 16 febbraio 2016 il termine per il versamento del premio).
L’invio della dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici disponibili sul sito www.inail.it (ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari).
In caso di cessazione dell’attività in corso d’anno la dichiarazione delle retribuzioni va effettuata compilando il modello 1031 e inviandolo alla Sede competente:
• tramite PEC;
• entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione;
• contestualmente all’autoliquidazione del premio.
Il modello è reperibile nella Sezione modulistica – Gestione rapporto assicurativo – Datore di lavoro – Autoliquidazione – Mod. 1031.
? Riduzione del premio prevista dalla Legge di stabilità 2014 (art.1, comma 128, Legge 147/2013)
La riduzione del premio Inail da applicare al premio di regolazione 2015 è pari 15,38%, mentre quella da applicare al premio di rata 2015 ammonta al 16,61%.
– POLIZZE DIPENDENTI
Per quanto riguarda le polizza dipendenti, l’applicazione avviene con modalità differenti, a seconda se le lavorazioni abbiano o meno avuto inizio da oltre un biennio (3 Gennaio 2014):
– per le prime, la riduzione si applica quando, per l’anno di competenza, il tasso applicabile (TA) è inferiore o uguale al tasso medio di tariffa del settore (TM);
– per le seconde, la riduzione opera per le imprese che dimostrino di osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) l’istanza di riduzione del tasso medio (modello OT/20 MAT), accettata dall’INAIL.
– POLIZZE ARTIGIANI
Anche per gli artigiani, occorre distinguere tra lavorazioni iniziate o meno da oltre un biennio (3 Gennaio 2014):
– per le prime, la riduzione si applica solo se, per l’attività svolta, l’indice di gravità aziendale (IGA) calcolato annualmente dall’Inail sia inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) del settore, calcolato per il triennio 2010/2012 e valido per il triennio 2014/2016. Per gli artigiani autonomi, si prende in esame l’IGM della classe di rischio di appartenenza determinata ai sensi della tabella 1 del d.m. 1.2.2001, che inquadra nella classe 5 la voce Inail 9123 e nella classe 8 la voce Inail 9121.
– per le lavorazioni avviate dal 3 Gennaio 2013, la riduzione, come per le polizze dipendenti, si applica soltanto alle imprese che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) l’istanza di riduzione del tasso medio (modello OT/20 MAT), accettata dall’INAIL.
L’Inail ricorda che in caso di spettanza della riduzione, nelle Basi di calcolo del premio, il campo “Riduzione legge 147/2013 (%)” viene valorizzato con l’indicazione della misura percentuale.
? Riduzione del premio per le imprese artigiane, prevista dall’art.1, commi 780-781 della Legge 296/2006.
Si tratta della riduzione in vigore dal 1 Gennaio 2008 per le imprese iscritte alla gestione Artigiano, che, per quanto riguarda la regolazione 2015:
– non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente alla richiesta di ammissione al beneficio (biennio 2013/2014);
– siano in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal T.U sulla sicurezza sul lavoro (D.lgvo 81/2008);
– hanno chiesto l’ammissione allo sgravio nella dichiarazione delle retribuzione 2014, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781“.
Per la regolazione 2015, la riduzione ammonta all’8,16 % del premio dovuto per quell’anno; la spettanza del beneficio è evidenziata nelle basi di calcolo del premio, nella sezione “Regolazione anno 2015 Agevolazioni”, con il codice 127.
Ai fini dell’ammissione alla riduzione per la regolazione 2016, relativa all’Autoliquidazione del prossimo anno (2016/2017), gli interessati dovranno barrare l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2015 da presentare, come già scritto, entro il 29 febbraio 2016.
Per quanto concerne le altre riduzioni di premio vigenti, rimandiamo alla lettura della nota Inail che è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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