
Roma, 23 Dicembre 2015
DVI15338
SM
Oggetto: Divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia. Calendario 2016
Il Ministero dei Trasporti ha diffuso il decreto prot 417 del 22 Dicembre sui divieti di circolazione per l’anno 2016, fuori dai centri abitati, dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore alle 7,5 ton. Ad oggi il provvedimento è in attesa di registrazione della Corte dei Conti, dopodiché dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento ripropone, per grandi linee, il contenuto del calendario divieti 2015, con alcuni aggiustamenti relativamente:
– al posticipo di un’ora dell’orario di inizio del divieto (dalle 9, anziché dalle 8) nelle domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, il Sabato e il Lunedì di Pasqua (26 e 28 Marzo) e l’8 Dicembre;
– all’introduzione di un divieto in occasione della festività del 1 Novembre che, nel 2016, cade il Martedì. Pertanto, la circolazione dei camion sarà vietata anche Sabato 29 Ottobre (9/16) , oltre a Martedì 1 Novembre (9/22);
– per le autorizzazioni prefettizie legate ai cicli continui di produzione industriale (art.6 del decreto), la possibilità:
• di ottenere un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito e le eventuali prescrizioni;
• che l’autorizzazione venga rilasciata anche dalla Prefettura – UTG dove ha sede lo stabilimento di produzione (in alternativa, quindi, alla Prefettura della provincia di partenza).
– Nel trasporto di merci pericolose di classe 1 (art. 9):
• l’esenzione dallo specifico divieto di cui al comma 1, art. 9 del decreto, anche per i veicoli civili commissionati dalle forze armate, muniti del pertinente documento di accompagnamento;
• l’obbligo di informare del trasporto, la Prefettura UTG nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in Italia.
Diventa inoltre definitiva la deroga introdotta lo scorso anno su richiesta della Conftrasporto, per favorire il trasporto combinato ferroviario e marittimo (art.3, comma 3). Pertanto, il divieto di circolazione non si applica ai veicoli ed ai complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada – rotaia (combinato ferroviario) o strada – mare (combinato marittimo), che rientrino nella definizione di trasporto combinato prevista dall’art. 1 del d.m. 15.2.2001, purché muniti di CMR o di documentazione equipollente che attesti la destinazione o la provenienza del carico, e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. Ricordiamo che secondo il citato d.m, affinché si abbia trasporto combinato occorre che la parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non superi i 150 Km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o sbarco.
Il decreto (art.3, comma 2) ha inoltre confermato le esclusioni dai divieti, relativamente:
? ai mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di Sabato, limitatamente al tragitto più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali;
? ai veicoli che compiono percorso per il rientro in sede, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un certificato aggiornato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché nel momento in cui scatta il divieto non distino a più di 50 Km dalle medesime sedi e non percorrano tratti autostradali;
? dei trattori isolati per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo di cui all’art.2, comma 3, ultimo periodo (art.3, comma 2, lett.c). Evidenziamo ancora una volta che il riferimento al citato art. 2 comma 3 deve in realtà intendersi al comma 3, art. 3, visto che è questa la disposizione che disciplina la deroga per il combinato.
Nel dettaglio, le giornate in cui nel 2016 sarà vietata la circolazione dei mezzi pesanti fuori dei centri abitati, sono le seguenti:
a) tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle ore 9 alle 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 22;
c) nei giorni evidenziati nella tabella seguente:
| Giornata di divieto | Orario |
| Venerdì 1 Gennaio | 9 – 22 |
| Mercoledì 6 Gennaio | 9 – 22 |
| Venerdì 25 Marzo (precedente alla Pasqua) | 14 – 22 |
| Sabato 26 Marzo | 9 – 16 |
| Lunedì 28 Marzo (lunedì dell’Angelo) | 9 – 22 |
| Lunedì 25 Aprile (liberazione) | 9 – 22 |
| Giovedì 2 Giugno | 8 – 22 |
| Sabato 2 Luglio | 8 – 16 |
| Sabato 9 Luglio | 8 – 16 |
| Sabato 16 Luglio | 8 – 16 |
| Sabato 23 Luglio | 8 – 16 |
| Venerdì 29 Luglio | 16 – 22 |
| Sabato 30 Luglio | 8 – 22 |
| Venerdì 5 Agosto | 14 – 22 |
| Sabato 6 Agosto | 8 – 22 |
| Lunedì 15 Agosto (ferragosto) | 8 – 22 |
| Sabato 20 Agosto | 8 – 16 |
| Sabato 27 Agosto | 8 – 16 |
| Sabato 29 Ottobre | 9 – 16 |
| Martedì 1 Novembre | 9 – 22 |
| Giovedì 8 Dicembre | 9 – 22 |
| Lunedì 26 Dicembre (S.Stefano) | 9 – 22 |
Le deroghe ai divieti degli scorsi anni sono state tutte riconfermate. Pertanto, anche nel 2016 troveranno applicazione:
a) L’anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all’estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art.2, comma 2).
b) il posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto per i veicoli provenienti dall’estero (art.2, comma 1), muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Se il mezzo è condotto da un solo autista, qualora l’inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il calendario prevede che il conducente possa usufruire dell’agevolazione al termine del periodo di riposo.
c) Le deroghe per favorire l’intermodalità ferroviaria ed aerea (art.2, comma 3). In particolare, si tratta dell’anticipazione di quattro ore della fine del divieto, prevista per i veicoli che trasportano merce da inviare all’estero tramite: gli interporti di Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo; i terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento; gli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo. Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate oltre confine tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, nonché ai complessi veicolari scarichi diretti sempre nei suddetti interporti e terminals intermodali per essere caricati sul treno. Questi mezzi devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione), che attesti la destinazione della merce;
d) Le deroghe per favorire il trasporto combinato
Abbiamo già detto dell’esenzione prevista dall’art.3, comma 3, per favorire il trasporto combinato strada/ferrovia e strada/mare. Inoltre, l’art. 2 comma 5 esonera dal divieto i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/mare, su una delle tratte previste dalla normativa sull’ecobonus di cui al D.M. del 31.1.2007 e ss modifiche, che rientrino anche in questo caso nella definizione di trasporto combinato di cui al d.m 15.2.2001 (art. 2, comma 5). Peraltro, evidenziamo per l’ennesima volta che la deroga dell’art.2, comma 5 è compresa in quella più ampia dell’art.3 comma 3.
e) Le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna
Si tratta:
– dell’anticipo di quattro ore della fine del divieto, per i mezzi diretti in Sardegna (art. 2, comma 2);
– dell’esonero dai divieti di circolazione per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia, diretti ai porti dell’Isola per imbarcarsi verso il resto d’Italia (art.2, comma 5). I conducenti devono essere in possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco. Per quanto riguarda la Sicilia, l’esonero di cui sopra non si applica ai mezzi diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni;
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi provenienti dalla Sardegna (art.2, comma 1);
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi che circolano in Sardegna ed in Sicilia, provenienti dal resto d’Italia, (art.2, comma 4). Per questa facilitazione, il decreto precisa che per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale, anche quando quest’ultimo non provenga dalla rimanente parte del territorio nazionale . Per la Sicilia, vale sempre l’affermazione del precedente capoverso, per cui dalla deroga sono esclusi i mezzi provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni (art.2, comma 4 ultimo periodo);
Sempre per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (fatte salve le agevolazioni sopra descritte), visti i disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché quelli legati alle operazioni di traghettamento da/per la Calabria (purché muniti di idonea documentazione sull’origine e la destinazione del viaggio), il calendario conferma che l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di due (art.2, comma 6).
f) Gli esoneri dal divieto per i quali non occorre l’autorizzazione prefettizia, stabiliti dall’art. 3, tra i quali figurano anche i veicoli che trasportano esclusivamente derrate alimentari deperibili in regime ATP, e quelli che trasportano tipologie particolari di beni deperibili, quali:
– frutta ed ortaggi freschi;
– carni e pesci freschi;
– latticini freschi;
– derivati dal latte freschi;
– fiori recisi;
– semi vitali non ancora germogliati;
– pulcini destinati all’allevamento;
– uova da cova, con specifica attestazione nella scheda di trasporto o nel documento equipollente;
– animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi;
A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde – base 50 cm. ed altezza 40 cm. -, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
g) Le esenzioni legate al rilascio dell’autorizzazione prefettizia (art.4), per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata nella precedente lettera f), e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato ai cicli continui di produzione industriale per il quale ricordiamo che:
• condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione è che si tratti di “situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite”.
• come anticipato agli inizi, l’art. 6, comma 2 prevede la possibilità di ottenere un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito e le eventuali prescrizioni. Inoltre, queste autorizzazioni legate ai cicli continui possono essere rilasciate anche dalla Prefettura – UTG in cui ha sede lo stabilimento di produzione (in alternativa, quindi, alla Prefettura della provincia di partenza).
I veicoli che viaggiano con l’autorizzazione prefettizia devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde – base 50 cm ed altezza 40 cm – , con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 20 cm, fissati in modo visibile su ciascuna delle due fiancate e sul retro. Inoltre, queste autorizzazioni:
• permettono di circolare a vuoto nel solo caso stabilito dall’art. 10 del calendario, e cioè “unicamente nel caso in cui tale circostanza (quindi, la circolazione a vuoto) si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”;
• a norma degli artt. 5 e 6, il loro rilascio va richiesto di norma alla Prefettura U.T.G del Governo della Provincia di partenza. Per i veicoli provenienti dall’estero, l’art. 7 abilita a presentare l’istanza anche al committente o al destinatario delle merci, presso la Prefettura U.T.G. del Governo della Provincia di confine dove ha inizio il viaggio in Italia.
Per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’A.D.R (art.9), resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 8.00 di ogni Sabato alle ore 24 della domenica successiva, nel periodo dal 28 Maggio all’11 Settembre compresi.
Per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, l’art.2, comma 8 precisa che sono applicabili le disposizioni dettate dall’art.2 sugli anticipi e posticipi dei divieti.
Conformemente a quanto concordato nel Protocollo d’intesa siglato con il Governo il 28 Novembre 2013, entro 3 mesi dall’entrata in vigore di questi divieti sarà verificata la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni, sempre con l’obiettivo di coniugare la sicurezza sulle strade con la necessità di favorire l’incremento di competitività dell’autotrasporto.
Copia del calendario dei divieti è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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