NOR15331 – Oggetto: Legge di Stabilità 2016. Disposizioni di interesse per l’autotrasporto.

Prezzi all’importazione dei prodotti industriali – 16/12/2015

21 Dicembre 2015

FIS15332 – Oggetto: Credito d’imposta IRAP per le imprese ed i lavoratori autonomi senza dipendenti. Istituzione del codice tributo.

22 Dicembre 2015

Prezzi all’importazione dei prodotti industriali – 16/12/2015

21 Dicembre 2015

FIS15332 – Oggetto: Credito d’imposta IRAP per le imprese ed i lavoratori autonomi senza dipendenti. Istituzione del codice tributo.

22 Dicembre 2015

Roma, 21 Dicembre 2015

NOR15331
SM

Oggetto: Legge di Stabilità 2016. Disposizioni di interesse per l’autotrasporto.

La Camera dei Deputati ha approvato le modifiche al disegno di Legge di Stabilità 2016 introdotte durante questo passaggio parlamentare. Il d.d.l (che consiste in u n unico articolo formato da 556 commi) torna ora al Senato che, prevedibilmente, non interverrà sul testo per cui, fatti salvi imprevisti dell’ultimo momento, le norme possono considerarsi definitive.

Nel passaggio alla Camera sono state introdotte importanti disposizioni che interessano da vicino la nostra categoria, in attuazione dei contenuti del verbale di accordo siglato dalle principali associazioni del settore con il Governo lo scorso 5 Novembre.

A questo proposito, ci sembra opportuno segnalare l’intervento dell’On.le Maurizio Lupi, grazie al quale è stato ritirato un emendamento dei relatori che intendeva formalizzare  l’estensione all’intero comparto dell’autotrasporto (al di là, quindi, dello svolgimento di un servizio regolato, come recita la normativa attuale), del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti.

Riportiamo di seguito il testo di queste norme con un breve commento, rinviando per gli approfondimenti all’emanazione dei decreti attuativi e delle circolari esplicative delle amministrazioni coinvolte.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE ACCISE SUL GASOLIO – ELIMINAZIONE DEL BENEFICIO PER I VEICOLI DI CATEGORIA ECOLOGICA EURO 2 O INFERIORI.

E’ stata scongiurata la volontà iniziale del Governo, di eliminare la misura del rimborso delle accise sul gasolio. L’Esecutivo ha infatti recepito il primo punto del verbale di accordo del 5 Novembre u.s, per cui il beneficio è stato mantenuto con l’esclusione, tuttavia, dal 2016 dei consumi di gasolio effettuati su veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Questo è il testo della norma:

“372-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all’attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro dal 2016 al 2020, in 80 milioni per l’anno 2021 e in 40 milioni per l’anno 2022. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall’attuazione della misura di cui al periodo precedente. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l’Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica il valore dello scostamento al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372-septies, 372-octies, 372-undecies, 372-duodecies, 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. “

Da evidenziare che ai sensi del successivo comma 372 ter, gli eventuali maggiori risparmi di spesa saranno assegnati:
?    fino al 15 per cento a interventi per favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell’autotrasporto di merci su strada.;
?    fino all’85% al Fondo destinato all’acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al Trasporto Pubblico locale e regionale.

SOSTEGNO ALL’INTERMODALITA’ MARITTIMA E FERROVIARIA.

372-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l’attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro45,4 milioni per l’anno 2016, 44,1 milioni di euro per l’anno 2017 e 48,9 milioni di euro per l’anno 2018.
372-quinquies. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini potrà essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
372-sexies. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 372-quater e 372-quinquies sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

RIATTIVAZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE PER L’AUTOTRASPORTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI.

372-septies. Per consentire l’operatività della sezione speciale per l’autotrasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l’anno 2016 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. 

Come avevamo preannunciato qualche giorno fa (vedi la nota Conftrasporto NOR15326 del 15 Dicembre), la norma stanzia 10 mln € per la riattivazione nel 2016 della sezione speciale autotrasporto del Fondo di Garanzia per le PMI.

DECONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE NELLA MISURA DELL’80%, PER GLI AUTISTI UTILIZZATI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

372-octies. A decorrere dal 1 gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.

La misura consiste nell’esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione di quelli dovuti all’Inail), nella misura dell’80%, relativamente agli autisti utilizzati nei trasporti internazionali per almeno 100 gg annui, con veicoli forniti di tachigrafo digitale. Fermo restando che le modalità di attuazione verranno decise più avanti, in questa sede evidenziamo che l’ammissione al beneficio avverrà fino ad esaurimento fondi (65,5 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate.

RIORDINO DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE DELLE SPESE NON DOCUMENTATE PER LE TRASFERTE DELLE IMPRESE MINORI.

372-novies. A decorrere dal 1 gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall’articolo 66, comma 5, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento di tale importo, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo. 

Le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le trasferte delle imprese cd minori, si articoleranno in due categorie (dalle tre precedenti):
–    trasporti effettuati oltre l’ambito comunale in cui ha sede l’impresa;
–    trasporti effettuati nel Comune dove ha sede l’impresa.

Scompare quindi la suddivisione applicata fino ad oggi tra i trasporti effettuati dall’impresa nella Regione di appartenenza e in quelle confinanti, e quelli eseguiti oltre questi ambiti. Gli importi delle deduzioni verranno decisi in seguito fermo restando che, così come  avvenuto fin’ora, quello per i trasporti eseguiti in ambito comunale ammonterà al 35%  della deduzione per le trasferte effettuate oltre tale ambito.

OBBLIGO DI ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE IN CORSO DI SVOLGIMENTO.

372-decies. Dopo l’articolo 46-bis, alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: « ART. 46-ter. – (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46-bis della presente legge, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice. 2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali. 3. Fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46 della presente legge, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai precedenti commi, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo, della presente legge. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

Obiettivo della disposizione è rendere più incisivi i controlli sui vettori provenienti dall’estero  che, complice una formulazione non troppo chiara della normativa comunitaria, a volte vengono aggirati vanificando così anche le verifiche previste in materia di cabotaggio dall’art. 8 del Reg. 1072/2009. La disposizione approvata sanziona coloro che, durante un controllo, non siano in grado di esibire agli agenti la prova documentale del trasporto internazionale in corso di svolgimento, prevedendo:
–    in prima battuta, una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1200 e il fermo del mezzo fino a quando non venga fornita questa prova e, comunque, per non più di 60 gg;
–    in secondo luogo, se la prova non viene data o la documentazione non è stata compilata conformemente al comma 2 dell’art. 46 ter, si prevede la sanzione pecuniaria da 2.000 € a 6.000 €. Ciò, ferma restando l’applicazione degli artt 44 e 46 della Legge 298/1974 sul trasporto abusivo, ricorrendone i presupposti;
–    l’applicabilità delle sanzioni dell’art. 46, commi primo e secondo della Legge 298/1974 (sanzione amm.va da 2.065 € a 12.394 € e fermo del mezzo per 3 mesi), quando la mancanza di questa documentazione determini l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo;
–    il pagamento immediato di queste sanzioni nelle mani dell’agente accertatore. Si applica infatti il meccanismo previsto dall’art. 207 c.d.s che, in assenza di tale pagamento, prevede l’obbligo di prestare una cauzione o, in mancanza, il fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg.

Ci riserviamo di tornare sul tema in presenza di novità e, comunque, non appena il Provvedimento sarà stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti.

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NOR15331