

Roma, 26 Novembre 2015
FIS15312
SM
Oggetto: Credito dimposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Istituzione del codice tributo per lutilizzo in compensazione mediante il Modello F24.
Com’è noto, l’art.18, comma 1, del decreto legge n.91 del 24 Giugno 2014 (convertito in Legge 11 Agosto 2014, n. 116 – cd decreto competitività) ha previsto un credito di imposta per i titolari di reddito d’impresa, per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO (tra cui, ad esempio, rientrano anche i carrelli trasbordatori, quelli elevatori e le piattaforme girevoli, oltre che le macchine ed altre attrezzature per ufficio ).
Lagevolazione compete per gli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, di importo unitario pari ad almeno euro 10.000, ed ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui linvestimento è stato maggiore.
Con la circolare n. 5/E del 19 Febbraio scorso (commentata con la circolare Conftrasporto FIS15072 del 24 Febbraio), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla misura, tra cui ricordiamo quello relativo alla ripartizione del credito in tre quote annuali, di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti con il modello F24; la prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo dimposta successivo allacquisto.
Ora, con la Risoluzione n. 96/E del 19 Novembre 2015, al fine di consentire lutilizzo in compensazione del credito, ha istituito il codice tributo “6856“, denominato “Credito dimposta per investimenti in beni strumentali nuovi“. In sede di compilazione del modello F24, il codice deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dellagevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con lanno di sostenimento della spesa.
Il nuovo codice tributo sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2016.
Il testo della Risoluzione dell’Agenzia, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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