INT15247 – Oggetto: Trasporti internazionali. Normativa sul salario minimo in Germania. Nuova modulistica.

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Roma, 25 Settembre 2015

INT15247
SM

Oggetto: Trasporti internazionali. Normativa sul salario minimo in Germania. Nuova modulistica.

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in tema (vedi, in particolare, la circolare INT15030 del 20 Gennaio 2015), per informarvi che la Germania ha rivisto la modulistica che il datore di lavoro deve inviare all’autorità doganale di quel Paese, per certificare il rispetto della normativa sul salario minimo; quest’ultima, come si ricorderà, prevede che chiunque lavori in Germania deve percepire uno stipendio minimo orario di 8,50 € lordi  e, per quanto ci interessa da vicino, si applica ai trasporti internazionali con origine/destinazione il territorio tedesco e a quelli di cabotaggio (l’applicazione per i trasporti in transito è ancora sospesa, dopo la richiesta di chiarimenti della Commissione U.E – vedi la nota Conftrasporto INT15050 del 2 Febbraio 2015)

Le modifiche sopra accennate, hanno riguardato:
– l’introduzione di un nuovo modello (033037 – lavoratori mobili) in sostituzione della precedente versione, valido sempre per un periodo massimo di 6 mesi, che prevede a pag. 2 una nuova colonna “Anzahl der Einsatze” (numero di utilizzi) in cui occorre riportare il numero di viaggi previsti per il dipendente nel periodo specificato di permanenza in Germania. Ovviamente, risulta molto difficile  fornire in via preventiva un’indicazione puntuale di questa informazione, ma sembra che il Ministero delle Finanze Tedesco abbia dato l’assenso affinché possa indicarsi anche un numero approssimativo di viaggi.
– il fax della Bundesfinanzdirektion West di Colonia dove spedire il modello in questione, prima che gli autisti ivi specificati entrino in Germania. Il nuovo numero è il seguente: 0049 (0)221/964872.

Le autorità tedesche hanno creato una pagina web (disponibile anche in lingua inglese), nella quale, sotto forma di F.A.Q, forniscono una serie di risposte in merito all’applicazione della normativa ai lavoratori mobili. Il link alla pagina è il seguente:
http://www.zoll.de/SharedDocs/Boxen/EN/Fragen/0079_fragen_antworten_milog_milomeldv_mobil.html?nn=92222

Tra i chiarimenti rilasciati, segnaliamo i seguenti:
– eventuali modifiche rispetto alla pianificazione iniziale inviata alle autorità tedesche, non vanno segnalate se compatibili con le altre informazioni contenute nel modello già spedito. Ad esempio, nell’ambito del periodo di inizio/fine presunta specificato a pag 1, è possibile utilizzare anche un conducente diverso da quelli presenti in lista senza che occorra preventivamente  informare le Dogane tedesche.
– a proposito della possibilità di specificare un periodo di permanenza semestrale da parte dell’autista anche se questi, in quel periodo, entri ed esca dalla frontiere tedesche, viene fornita la seguente risposta: “For exclusively mobile activities, forms no. 033037 mobile activity (Employer’s Operational Scheduling) and/or no. 033038 mobile activity (User’s Operational Scheduling) shall be completed. On the second page of each form, in the table List of the workers being deployed, you may enter the start date and expected end date of each driver’s individual duration of deployment.” Risposta che va letta anche con il chiarimento fornito poco prima, in cui si dice che “Compliant scheduling implies, among other prerequisites, that the notification shall cover only that period of time for which specific jobs or assignments are predictable and can be planned with relative certainty. A generalised notification indicating “several journeys over a period of six months” would therefore not be compliant.”.
– la documentazione a supporto del rispetto del salario minimo  può essere conservata fuori dalla Germania e deve essere tradotta in lingua tedesca solo se l’Ufficio delle Dogane ha avviato un’ispezione. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che, a pag. 1 del modello, l’impresa sottoscriva l’impegno a fornire la documentazione in tedesco su richiesta dell’autorità doganale.
– per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di registrare il periodo di inizio/fine permanenza dell’autista in Germania e la durata delle ore lavorate, può essere assolto anche mediante le risultanze del tachigrafo digitale e della carta tachigrafica, fermo restando che l’impresa dovrà annotare le date di ingresso e di uscita dai confini tedeschi e le attività diverse dalla guida e dal riposo (es operazioni di carico e scarico) svolte dal conducente.

Ricordiamo che la mancata trasmissione della dichiarazione al fax prima indicato o la trasmissione di una dichiarazione inesatta, incompleta o non conforme a quanto richiesto, può essere considerata una violazione amministrativa con l’applicazione, nei confronti dell’impresa responsabile, di un’ammenda  fino a 30.000 €.

Il nuovo modello 033037 – lavoratori mobili in lingua tedesca e una sua traduzione non ufficiale in lingua italiana (attenzione: da non utilizzare per l’invio all’ufficio doganale della Germania, ma che viene fornito unicamente per facilitare la comprensione del modello in tedesco), sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

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INT15247

lavoratori mobili modello tedesco

modulo 033037 versione italiana