FIS15216 – Oggetto: Contributi agli investimenti anno 2014. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.

ALB15215 – Oggetto: Albo Autotrasporto. Verifica regolarità delle imprese. Avvio della prima fase di attuazione del procedimento di verifica.

30 Luglio 2015

Deduzione forfettaria delle spese non documentate per le trasferte delle imprese minori

30 Luglio 2015

ALB15215 – Oggetto: Albo Autotrasporto. Verifica regolarità delle imprese. Avvio della prima fase di attuazione del procedimento di verifica.

30 Luglio 2015

Deduzione forfettaria delle spese non documentate per le trasferte delle imprese minori

30 Luglio 2015

Roma, 30 Luglio 2015

FIS15216
SM

Oggetto: Contributi agli investimenti anno 2014. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.

Com’è noto, l’art. 32 bis, comma 2 del decreto legge n. 133 del 12 Settembre 2014 (convertito in Legge n. 164 dell’11 Novembre 2014 – cd decreto “sblocca Italia”), ha previsto che la modalità ordinaria di fruizione dei contributi agli investimenti previsti per l’anno 2014 dal d.m. n. 307 del 3 Luglio 2014, sia quella del credito di imposta da utilizzare in compensazione attraverso il modello F24 (vedi la circolare Conftrasporto NOR14342 del 12 Novembre 2014).

A tal fine, con la Risoluzione n. 68/E del 30 Luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha determinato il seguente codice tributo:
“6848”, denominato, “Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali – art. 32 bis, comma 2 del D.L. n. 133/2014”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”.

Peraltro, evidenziamo che la Risoluzione delle Entrate ricorda che, secondo quanto prevede  la predetta disposizione del decreto legge sblocca Italia, il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione, da parte del Ministero dei Trasporti, degli elenchi dei beneficiari con i relativi codici fiscali e gli importi spettanti, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche. Questi elenchi possono essere visualizzati sul sito internet del Ministero dei Trasporti, accessibile dal seguente link:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2424

Il testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS15216

Risoluzione 68_E del 30 lug 2015