INP15196 – Oggetto: Lavoro. Garanzia giovani. Nota Inps del 26 Giugno 2015.

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Roma, 2 Luglio 2015

INP15196
SM

Oggetto: Lavoro. Garanzia giovani. Nota Inps del 26 Giugno 2015.

Con la circolare n. 129 del 26 Giugno scorso, l’Inps ha approfondito le novità introdotte quest’anno per l’incentivo all’assunzione di soggetti ammessi al cosiddetto “Programma garanzia giovani” (per approfondimenti, vedi la circolare Conftrasporto INP14314 del 6 Ottobre 2014).  Nel 2015, infatti, sono entrate in vigore una serie di modifiche per effetto dei decreti direttoriali n. 11 del 23 Gennaio e n. 169 del 28 Maggio (commentati, rispettivamente, con le circolari Conftrasporto LAV15065 del 19 Febbraio u.s e LAV15169 del 5 Giugno u.s), che l’Inps ha approfondito con la nota in esame.

In particolare, i chiarimenti più interessanti hanno riguardato:
a) l’estensione della misura
„« ai contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Per questa tipologia contrattuale, l’Inps ha sostenuto che l’incentivo è identico a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi; per durate inferiori, la misura del beneficio viene ridotta in proporzione.
„« Alle proroghe dei contratti a tempo determinato. Il decreto direttoriale n. 11/2015 ha stabilito che il beneficio scatta  quando la durata del rapporto di lavoro non sia inferiore a 6 mesi. Qualora, in caso di proroga, la durata complessiva sia di almeno 12 mesi, il datore di lavoro già autorizzato all’incentivo prima della proroga ha diritto ad un secondo incentivo, dato dalla differenza tra la misura prevista per il rapporto complessivamente inteso (dalla data di inizio del contratto a quella  di fine proroga) e l’importo già fruito.
b) I contratti di somministrazione. La nota ha precisato che i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si riferiscono al soggetto utilizzatore al quale, pertanto, spetta l’onere della dichiarazione.
c) L’utilizzo del beneficio anche oltre il limite degli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente comporti un incremento occupazionale netto. La novità è stata introdotta dal D.D. n. 169 del 28 Maggio u.s
d) Il coordinamento con gli altri incentivi. In particolare, la nota ha evidenziato che la misura è totalmente cumulabile con l’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di Stabilità del 2015, per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nel corso di quest’anno (si tratta della misura prevista dall’art.1, commi 118 e ss della Legge 190/2014, commentata con la circolare Conftrasporto INP15051 del 2 Febbraio 2015). La cumulabilità è invece al 50% dei costi salariali, con quegli incentivi che presentano carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro.

Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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INP15196

Circolare INPS