
INT15183 – Oggetto: Francia. Modifiche del codice della strada in vigore dal 1 Luglio p.v.
19 Giugno 2015
Approfondimento Fondo FOR.TE.
19 Giugno 2015Roma, 19 Giugno 2015
CIR15184
SM
Oggetto: Codice della strada. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti sulla decorrenza del divieto di ottenere una nuova patente, in caso di revoca per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti.
Com’è noto, il comma 3 ter, art. 219 del c.d.s prescrive che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni dalla data di accertamento del reato”. Nonostante già lo scorso anno, il Ministero dei Trasporti (d’intesa con gli Interni) avesse chiarito che il triennio di cui sopra decorre dal passaggio in giudicato della Sentenza penale di accertamento del reato, sono stati presentati numerosi ricorsi in cui si sostiene che esso scatterebbe dalla data di commissione del fatto e che, addirittura, includerebbe anche il periodo in cui la patente è rimasta sospesa in via cautelativa, in attesa del procedimento penale.
Con nota del 18 Giugno u.s (prot. 14549), il Ministero dei Trasporti ha fornito istruzioni alle proprie Direzioni territoriali, per resistere contro i predetti ricorsi. In particolare, l’Amministrazione ritiene che:
1. l’Autorità giudiziaria competente a conoscere dell’impugnazione del provvedimento, con il quale si nega all’interessato di ottenere una nuova patente per il mancato decorso del triennio in questione, è il T.A.R e non il Giudice di Pace;
2. il triennio decorre dal passaggio in giudicato della Sentenza (o del decreto penale) di condanna. Il momento in cui è stata commessa l’infrazione non può coincidere con l’accertamento del reato, anche in virtù del principio costituzionale della presunzione di innocenza. Inoltre, questa interpretazione è sorretta anche dalla lettura dell’art. 224, comma 2 del c.d.s, secondo il quale il Prefetto adotta il provvedimento di revoca della patente entro 15 gg dalla comunicazione della Sentenza o del Decreto di condanna irrevocabile. Qualora il triennio scattasse dalla commissione del fatto, l’effetto sarebbe quello di far decorrere l’interdizione alla guida prima della Sentenza del giudice penale che dispone la revoca della patente, cosa del tutto illogica e irrazionale.
3. Nel triennio in esame non si può includere il periodo in cui la patente è rimasta sospesa in via cautelativa, adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 186 c.d.s.. Questo provvedimento, infatti, assolve a funzioni cautelative per evitare che il conducente, in attesa del procedimento penale, possa assumere condotte lesive dell’incolumità altrui; la revoca, invece, è una sanzione accessoria che priva in via definitiva l’interessato della patente, per cui le due cose non possono essere confuse.
Il testo della nota ministeriale, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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