
NOR15149 – Oggetto: Eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Emilia Romagna dal 4 febbraio 2015 al 7 febbraio 2015. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell8 maggio 2015.
19 Maggio 2015
LE NEWS DAL MONDO ECONOMICO
19 Maggio 2015Roma, 19 Maggio 2015
FIS15150
SM
Oggetto: Autorità di regolazione dei Trasporti. Contributo al funzionamento anno 2015.
Facciamo seguito alla nostra precedente informativa del 23 Aprile u.s (prot. FIS15124), per comunicarvi che, ad oggi, non sono intervenute novità a proposito del pagamento del contributo al funzionamento dell’Autorità dei Trasporti – anno 2015; ciò nonostante le iniziative politiche che sono state intraprese, concretizzatesi nell’invio di una lettera delle associazioni dell’autotrasporto (all’attenzione del Presidente del Consiglio Renzi e del Ministro dei Trasporti Delrio), e nella presentazione di un’interrogazione parlamentare alla Camera da parte dell’On.le Paolo Russo.
A questo proposito, ricordiamo che l’art. 37, comma 6, lett. b) del decreto legge 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011), stabilisce che il pagamento è dovuto dai “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”; categorie nell’ambito delle quali non rientrano certamente le imprese di autotrasporto, come è stato autorevolmente sostenuto in due missive del Sottosegretario ai Trasporti On.le Umberto del Basso De Caro e del Ministro dei Trasporti uscente, On.le Maurizio Lupi (rispettivamente, del 13.5.2014 e del 2.12.2014), indirizzate al Presidente dell’Autorità dei Trasporti.
Pur ritenendo che non ci siano i presupposti affinché le imprese di autotrasporto (quelle con fatturato superiore ai 30 mln €), debbano pagare il contributo, questa interpretazione non è stata ancora formalizzata in un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, visto l’avvicinarsi della prima scadenza del 29 Maggio p.v, appare difficile che possano giungere delle novità in tempo utile. Per questo motivo, le imprese di autotrasporto interessate dall’obbligo devono valutare la scelta migliore da compiere, avendo ben presente che il mancato o parziale pagamento entro il 29 Maggio (dei primi due terzi) e il 30 Novembre (per il saldo) comporta l’avvio, da parte dell’Autorità dei Trasporti, della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura di Legge, a partire dalla predette scadenze (art. 3, comma 2 della delibera dell’Autorità dei Trasporti n. 78 del 27.11.2014)
Ricordiamo che per le imprese del nostro settore, il contributo ammonta allo 0,2 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, con l’esonero per gli importi contributivi non superiori a 6000 € (per cui, come già scritto, la soglia di fatturato entro la quale si è esentati dal pagamento, è di 30 mln €). Ulteriori informazioni sul versamento e sugli adempimenti successivi sono disponibili nella nota Conftrasporto prima citata del 23 Aprile u.s, alla quale si rinvia per gli approfondimenti.
Ci riserviamo di tornare sull’argomento non appena ci saranno delle novità. Nel frattempo, la Confederazione continuerà a fare pressione sulle autorità competenti affinché questa decisione dell’Autorità dei Trasporti venga rivista, escludendo finalmente le imprese di autotrasporto.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


