Roma, 15 maggio 2015
COS15147
MQ-SLM -SM
Oggetto: Costi minimi di esercizio. Ordinanza della Corte Costituzionale di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83-bis.
Si comunica che con ordinanza n. 80 depositata lo scorso 13 maggio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla legittimità dell’articolo 83-bis sui costi minimi di esercizio.
L’inammissibilità si basa esclusivamente sull’intervenuta sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 settembre 2014 (cfr. circolare Conftrasporto COS14278 del 4/9/2014) che ha affermato dei principi in materia di costi minimi direttamente applicabili nel nostro ordinamento e tali da determinare il rinvio della controversia ai Tribunali di merito (Lucca e Trento).
La Corte Costituzionale ha difatti più volte ribadito che: «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo» (ordinanza n. 268 del 2005; ordinanze n. 124 del 2012 e n. 179 del 2011).
L’ordinanza ricorda peraltro che successivamente alla sentenza della Corte di giustizia è intervenuta nel nostro ordinamento la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di stabilità 2015), per effetto della quale la Consulta ritiene che “è venuta meno ogni disciplina legale del corrispettivo del contratto di trasporto”.
Il testo dell’ordinanza della Corte Costituzionale è riportato nel link sotto indicato.
Cordiali saluti
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