Roma, 21 Aprile 2015
FIS15122
SM
Oggetto: Accise sul gasolio. Compensazione tramite mod. F24. Modifiche delle istruzioni allegate al codice tributo “6740”.
Con la risoluzione n. 39/E del 20 Aprile u.s, l’Agenzia delle Entrate ha informato di aver introdotto alcune modifiche alle istruzioni sull’utilizzo, nel modello F24, del codice tributo “6740” che, com’è noto, permette alle imprese di autotrasporto di compensare il credito di imposta relativo ai rimborsi delle accise sul gasolio per autotrazione.
Le modifiche erano state richieste dall’Agenzia delle Dogane per tener conto delle novità sul beneficio in vigore dal 2012, previste dal decreto legge n.1 (convertito in Legge n.27 del 24 Marzo 2012) che, com’è noto, ha:
– trasformato la misura da annuale a trimestrale;
– fissato al 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello di insorgenza del credito, il termine ultimo per l’utilizzo in compensazione.
Pertanto, fermo restando che il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito in esame è sempre il 6740, l’Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni originarie di compilazione del modello F24 (contenute nella risoluzione n.133/E del 30 Aprile 2002, istitutiva del suddetto codice), nel modo seguente:
• nel campo “rateazione/regione/prov/mese – rif”, è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo Luglio –Settembre 2015);
• nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di prenotazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”.
Queste novità sono operative a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione della risoluzione, quindi dal 25 Aprile p.v.
Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al lik sottoindicato.
Cordiali saluti.
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