LAV15099 – Oggetto: Lavoro. T.F.R in busta paga. Pubblicazione del d.p.c.m con le modalità di attuazione.

FIS15098 – Sisma del Maggio 2012. Credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati. Misura percentuale e istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.

24 Marzo 2015

FIS15100 – Accise. Presentazione delle domande di rimborso sul gasolio consumato nel I trimestre 2015.

24 Marzo 2015

FIS15098 – Sisma del Maggio 2012. Credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati. Misura percentuale e istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.

24 Marzo 2015

FIS15100 – Accise. Presentazione delle domande di rimborso sul gasolio consumato nel I trimestre 2015.

24 Marzo 2015

Roma, 24 Marzo 2015

LAV15099
SM

Oggetto: Lavoro. T.F.R in busta paga. Pubblicazione del d.p.c.m con le modalità di attuazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 Marzo 2015 è stato pubblicato il d.p.c.m. n. 29 del 20 Febbraio 2015, che rende operativa la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (art.1, comma 26 della Legge 190 del 23 Dicembre 2014), sull’erogazione in busta paga della quota integrativa della retribuzione (quir, ovvero la quota mensile di Tfr) ai lavoratori che ne facciano richiesta.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 3 Aprile p.v, per cui questa novità sarà operativa a partire dalle buste paga di Aprile, tenuto conto che il dpcm fissa l’inizio della corresponsione della quir dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.

La quir può essere richiesta (utilizzando l’apposito modello allegato al dpcm) dai lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, anche in caso di conferimento del Tfr maturando alla previdenza complementare. Essa è pari alla quota maturanda di Tfr, determinata sulla base delle disposizioni dell’art. 2120 c.c, al netto del contributo dello 0,50% Ivs.
L’opzione in favore della quir, una volta esercitata da parte del lavoratore, diventa irrevocabile fino al 30 Giugno 2018 o, se precedente, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto al trattamento fiscale, la quir è assoggettata a tassazione ordinaria e non costituisce imponibile ai fini previdenziali.

Sono state previste delle misure compensative per i datori di lavoro che liquidano la quir (art.8 del d.p.c.m), ai quali si applica:
– l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il Tfr nella stessa percentuale di Tfr maturato liquidato mensilmente;
– la deducibilità dal reddito di impresa del 4% o del 6% a seconda se l’impresa abbia oltre 49 addetti o meno di 49;
– l’esonero (attualmente pari allo 0,28%) dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee (ANF, maternità, disoccupazione)

Per le imprese che hanno alle dipendenze fino a 49 addetti, è prevista la possibilità di accedere ad una speciale forma di finanziamento per far fronte alla liquidazione mensile della quir, assistito da garanzia del Fondo appositamente costituito presso l’Inps e, in ultima istanza, dello Stato. La stipula del contratto di finanziamento dovrà avvenire nel rispetto dei criteri che saranno definiti da apposito Accordo quadro tra il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Economia e l’ABI. Per queste imprese, la liquidazione della quir ha inizio dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.

Il testo del d.p.c.m., unitamente al modello di richiesta utilizzabile dal lavoratore, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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LAV15099

DPCM

Modello di richiesta quir