LAV15062 – Oggetto: Distacco dei lavoratori. Sentenza della Corte di Giustizia europea.

LAV15061 – Oggetto: Certificazione Unica 2015. Precisazioni.

13 Febbraio 2015

L’UNATRAS richiede un incontro al Ministro Lupi

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Roma, 13 febbraio 2015

LAV15062
SLM

Oggetto: Distacco dei lavoratori. Sentenza della Corte di Giustizia europea.

Si informa che il 12 febbraio 2015 la Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza (causa  C-396/12) relativa all’istituto del distacco di lavoratori da uno Stato membro, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, nel territorio di un altro Stato membro dell’UE, precisando i contenuti e la portata della direttiva n. 96/71.

La sentenza (allegata) ribadisce il principio della direttiva comunitaria, per cui ai dipendenti di imprese straniere che operano in un altro Stato membro dell’Ue, in regime di distacco transnazionale, devono essere riconosciuti gli stessi trattamenti retributivi di quelli previsti dai contratti collettivi nazionali applicati nei Paesi ospitanti.

La Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale operato da un Tribunale finlandese su un caso che vede coinvolta una società polacca, con dipendenti assunti secondo le leggi del lavoro polacche, successivamente distaccati presso la propria succursale finlandese per svolgere alcuni servizi.
Il contenzioso nasce ad opera di questi lavoratori che non si sono visti riconoscere alcuni trattamenti retributivi minimi fissati dalla contrattazione collettiva finlandese, di maggior favore rispetto a quella polacca di origine. Tali lavoratori per altro, hanno coinvolto il sindacato finlandese, la cui illegittimità ad agire è stata sostenuta dalla società polacca che, inoltre, riteneva inesistente l’obbligo di applicare i trattamenti salariali minimi finlandesi.

Pertanto nella sentenza della Corte europea, che sancisce anzitutto la legittimità ad agire del sindacato che ha proposto il ricorso al Tribunale, viene confermata il principio della direttiva 96/71 sul distacco in base al quale ai lavoratori distaccati deve essere garantita l’applicazione dei trattamenti retributivi minimi (orari e/o a cottimo), previsti dai contratti collettivi dello Stato membro ospitante, e se fissati sulla base di norme vincolanti e trasparenti, il cui accertamento spetta al giudice nazionale.

Dunque, nel caso di specie, la Corte sancisce che vanno considerati trattamenti minimi da riconoscere ai lavoratori distaccati anche l’indennità giornaliera, l’indennità per il tragitto da fare per recarsi sul luogo di lavoro (se questo eccede l’ora) e la gratifica per le ferie poiché considerati facenti parte integrante del salario minimo della normativa del paese ospitante.

Per il motivo inverso rimangono esclusi i costi per l’alloggio dei lavoratori distaccati e l’indennità concessa sotto forma di buoni pasto.
Tale sentenza, che costituirà precedente giudiziale sembra confermare la recente decisione del Parlamento Rumeno di modificare il Codice del Lavoro nella parte riguardante la regolamentazione retributiva del lavoro in somministrazione (cfr la circolare Conftrasporto LAV15058 del 9 febbraio 2015)

Cordiali Saluti

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LAV15062

Sentenza