Saggio di interesse da applicarsi nei casi di ritardo nei pagamenti. Decreto Legislativo 231/2002.

TRI09035 – Oggetto: Unico 2009 ed IRAP 2009. Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i nuovi modelli di dichiarazione.
9 Febbraio 2009
Installazione dei nuovi specchi per la visione indiretta sui mezzi pesanti in circolazione.
9 Febbraio 2009

Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, ? stato pubblicato il comunicato in oggetto, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso noto che, per il semestre 1? gennaio – 30 giugno 2009, il saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea, ? pari al 2,50%.

Da ci? ne consegue che, in base all’art.5 del D.lgvo 231/2002, per il semestre 1? gennaio – 30 giugno 2009, il tasso d’interesse spettante al creditore nel caso di ritardati pagamenti ammonta al 9,50% (cio? il saggio praticato dalla B.C.E., aumentato di 7 punti percentuali, salvo diverso accordo tra le parti).

Si ricorda, per finire, che qualora le parti decidano di applicare un interesse di mora inferiore alla sopra citata misura, o, addirittura, di escludere l’applicazione di detto interesse, il giudice, valutate le circostanze, potrebbe riscontrare la clausola gravemente iniqua nei confronti del creditore e, di conseguenza, dichiararla nulla.