
Il coraggio della speranza
18 Aprile 2008
Il coraggio della speranza
22 Aprile 2008E’ una notizia che scatener? i soliti ben pensanti e tutti coloro che sono abituati ad individuare nei conducenti dei mezzi pesanti i ?nemici pericolosi della sicurezza stradale?
E’ una notizia che scatener? i soliti ben pensanti e tutti coloro che sono abituati ad individuare nei conducenti dei mezzi pesanti i ?nemici pericolosi della sicurezza stradale?.
Noi ben sappiamo che cos? non ?. Ma state tranquilli che al primo incidente il problema uscir? e si scatener? la caccia all’uomo nero: cio? al cattivo che ha pensato ad introdurre una simile norma.
Di per s? non ? certo la soluzione ottimale che i nostri operatori attendevano. Quella potr? essere trovata solo quando a livello comunitario si riuscir? ad introdurre in tutti i Paesi la patente unica e quindi probabilmente anche quella professionale. Nell’attesa, questo era ci? che si poteva mettere in atto.
Pigliamoci allora quello che ? il frutto del nostro lavoro e consentite a noi della Fai/Conftrasporto di gridarlo con orgoglio, che le nostre proposte, accettate e fatte proprie dall’allora Sottosegretario ai Trasporti che in quel momento, guarda caso – anche se qualcuno finge di dimenticare – era il nostro presidente Ugg?.
Forse vi sar? anche qualche imbecille che parler? di evidente conflitto di interessi, ma questo non ci deve intimorire. Il risultato, un po’ in ritardo – cosa volete purtroppo con i Governi cambiano anche i Sottosegretari – ? comunque ora arrivato.
Nessuna altra organizzazione, anche quella che ne ha dato tra le prime la notizia, ha avuto il buon gusto di ricordare che quanto ottenuto ? stato tramite il lavoro di una persona. Noi abbiamo volutamente atteso che, tra l’invidia che sembra occupare molte menti, si facesse strada un briciolo di riconoscenza, ma ora non possiamo fare a meno, visto anche che la notizia ? stata ripresa da organi di stampa, di rivendicare giustamente per la Fai e per i suoi uomini, in questo caso il nostro Presidente, un risultato ottenuto.
?Caro presidente, scusa se non abbiamo dimostrato riservatezza, ma quando ce vo’ ce vo’?.
Forniamo ora alcuni chiarimenti di ordine tecnico utili ai nostri operatori.
Con circolare del 14 aprile 2008 (N.300/A/1/24527/108/13/7) il Ministero dell’Interno ha diramato istruzioni a tutte le Questure, ai Compartimenti di Polizia Stradale ed alle Prefetture (per successivo alle Polizie Municipali e Provinciali) per la completa operativit? delle disposizioni attuative della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ed in particolare per l’avvio del meccanismo della decurtazione punti dalla stessa CQC anzich? dalla patente (cd. sistema del doppio binario), che com’? noto ? scattato il 5 aprile 2008.
Al riguardo il Ministero precisa che: ?Secondo l’art. 23 del D.L.G. 286/2005 quando una violazione che prevede la perdita del punteggio ? commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione ?, la decurtazione di punti si applica su? questo documento. ?La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008?
Presupposto per l’applicazione del sistema del doppio binario di decurtazione punti ? che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo per il quale ? richiesta la titolarit? di una CQC e nell’esercizio di un’attivit? professionale di autotrasporto di cose (o di persone). Quando, invece, il titolare di una CQC commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui ? richiesto il possesso di questo documento, la decurtazione dei punti interessa la patente di guida e non la CQC (guida professionale / guida privata).
In merito alla concreta decurtazione dei punti dalla CQC, anzich? dalla patente di guida, la circolare ministeriale precisa tuttavia che nella fase transitoria, che intercorre dall’avvio del sistema (5 aprile 2008) sino al momento in cui sar? obbligatorio avere la CQC per il trasporto professionale di merci su strada (10 settembre 2009), detta decurtazione ?pu? interessare solo chi ? gi? in possesso di CQC?, mentre nei confronti delle persone che non ne sono ancora in possesso, ?la decurtazione si applica alla patente di guida?.
In tale periodo – chiarisce ancora il Ministero ? la possibilit? di applicare la decurtazione sulla CQC ? limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla, al momento del controllo. Infatti, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni?.?non ? possibile richiedere l’esibizione della carta non essendo ancora vigente l’obbligo di possederla?.
In proposito, la circolare fa anche presente che il verbale di contestazione dell’infrazione che comporta la perdita del punteggio debba ?contenere l’indicazione del numero di CQC (nello spazio riservato al numero della patente di guida, mentre nella casella relativa alla categoria va indicato che trattasi di CQC). La categoria ed il numero della patente vanno comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione della violazione?.
Da ultimo, il Ministero precisa che per il raddoppio dei punti relativo ai neopatentati, si deve far riferimento al conseguimento della patente e non della CQC. Perci? ?il raddoppio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente (di categoria C ? ndr) da meno di 3 anni, a nulla rilevando la data del conseguimento della CQC.
Alla luce dei chiarimenti appena avuti, si reputa opportuno ribadire quanto gi? espresso con precedenti circolari in materia, per cui si suggerisce ai conducenti in possesso della carta di qualificazione d’indicare espressamente alle forze dell’ordine di applicare la detrazione del punteggio alla propria carta anzich? alla patente di guida, con la richiesta di indicare il numero di CQC del conducente interessato, mentre in caso di decurtazione operata con la notifica del verbale di accertamento, l’impresa potr? indicare, unitamente al conducente autore dell’infrazione, il numero della CQC di quest’ultimo.
Ai conducenti che non avessero ancora richiesto la CQC si consiglia di affrettare la richiesta, al fine di usufruire quanto prima del meccanismo del cd. doppio binario (guida professionale/guida privata), richiesto espressamente dalla scrivente Confederazione fin dal primo recepimento della direttiva CE 2003/59 sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica del conducente, facendo presente che la possibilit? di richiedere detta carta in esenzione dalla citata qualificazione iniziale (280 ore di corso e superamento di esami a quiz) ? comunque esercitatile sino al 5 aprile 2010 (cio? per i primi tre anni dall’entrata in vigore della disciplina sulla carta di qualificazione del conducente).


