Utilizzo dell’apparecchiatura Photored, in assenza dell’Agente di Polizia.

Il Governo ha ancora la possibilit? di rispettare le proposte avanzate a dicembre

17 Marzo 2008

Contestazione immediata delle violazioni al c.d.s. dovere del Giudice di verificare la possibilit? di eseguirla in concreto.

17 Marzo 2008

Il Governo ha ancora la possibilit? di rispettare le proposte avanzate a dicembre

17 Marzo 2008

Contestazione immediata delle violazioni al c.d.s. dovere del Giudice di verificare la possibilit? di eseguirla in concreto.

17 Marzo 2008

Giurisprudenza della Cassazione e note ministeriali.

Con una nota del 17 Gennaio u.s (prot. 1817), emessa in risposta ad un quesito formulato dalla Prefettura di Lodi, il Ministero dell’Interno ha diffuso un orientamento molto importante sull’impiego dell’apparecchiatura ?photored? (che, com’? noto, una volta installata sul semaforo, permette di accertare in maniera automatica il passaggio con il rosso), in assenza dell’agente di Polizia.

Il Ministero ritiene che questo tipo di utilizzo ? consentito soltanto sulle strade espressamente individuate con decreto del Prefetto a norma del D.L. 121/2002, art. 4, comma 2 (convertito nella Legge 168/2002 – si tratta delle strade, o tratti di strade, extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento); seguendo quest’orientamento, pertanto, dovrebbero ritenersi illegittimi gli accertamenti eseguiti come sopra su strade non previste dal decreto Prefettizio, tra le quali ? stando ad una nota dello stesso Ministero dell’8.4.2003, e confermata anche dal Ministero dell’Interno il 26.1.2005 ? non possono rientrare quelle urbane di quartiere e quelle locali, dove, pertanto, queste apparecchiature possono impiegarsi soltanto alla presenza di un’Agente del traffico.

Il Ministero ha argomentato questa conclusione sia sotto il profilo giuridico che dell’equit? di trattamento, sostenendo che non c’? motivo per trattare queste fattispecie in maniera diversa da quanto lo stesso D.L. ha previsto per alcune violazioni (precisamente l’art. 142 ? eccesso di velocit?, e l’art. 148 ? divieto di sorpasso), se accertate in assenza dell’Operatore di Polizia. Tra l’altro, ad identica conclusione era gi? giunta la Corte di Cassazione attraverso la Sentenza n. 23301 del 17 Novembre 2005.

Per una conferma di questa tesi, il Ministero ha comunque chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni